Etnografia mestieri e folclore nei documenti dell'Archivio Comunale di Brivio

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Etnografia mestieri e folclore nei documenti dell'Archivio Comunale di Brivio è una relazione e una selezione tematica dei documenti dell'Archivio Comunale di Brivio realizzata da Gaia Colombo nel 2010-2011 sul tema di etnografia mestieri e folclore.

Indice

Relazione "Brivio e il suo lago"

La ricerca ha avuto come fine quello di mettere in evidenza parte della documentazione relativa alla pesca, all'interno dell'Archivio comunale di Brivio. Una prima disamina è stata fatta sulla base dell'inventario, prestando particolare attenzione alla categoria XI, relativa ad "Agricoltura, industria, commercio e artigianato". Si è poi proceduto alla lettura e alla stesura di un breve regesto di alcuni documenti ritenuti particolarmente significativi sia per creare un kit archivistico ad uso degli artisti, nell'ambito del progetto "Vestire i paesaggi", sia per fornire al Comune di Brivio una prima traccia di ricerca storica sul tema della pesca nel lago di Brivio. Si è ritenuto interessante elencare tutti i fascicoli chiaramente contenenti materiale relativo alla pesca (in grassetto nero), evidenziando quelli consultati (in grassetto rosso) e inserendo di seguito il regesto. Le parti fra virgolette sono da intendersi come citazioni. In coda un commento discorsivo del materiale preso in esame e una bibliografia di riferimento, indispensabile per svolgere alcuni punti sottointesi e per prendere confidenza con la terminologia specifica.

Dall'anno 1769 all'anno 1897

  • 1.1.1.23: Richieste di indennizzo per i danni causati ai mulini, agli opifici e alla pesca dalla demolizione della chiusa sull’Adda

Serie di documenti (1837-1846). A partire dagli anni trenta dell'Ottocento, l'alveo dell'Adda fra Brivio e Lecco è liberato da ogni ostacolo, per dare alle acque "un più libero corso" e per diminuire, "il rigurgito delle di lui (del fiume) acque che in tempo di straordinarie piene innondavano varie terre, non che vari paschi e la stessa città di Como con danno gravissimo alle proprietà ed alla salute pubblica"; tuttavia l'aumento della portata del fiume causa la rimozione delle gueglie da Lavello a Brivio e la distruzione della chiusa di Brivio (1837), che provoca la mancanza dell'acqua necessaria al movimento dei mulini e degli opifici, serviti da canalizzazioni laterali al fiume. Già nel 1837 la Deputazione comunale di Brivio invia una supplica all'Arciduca, a cui il Governo risponde di non ritenere necessario "alcun provvedimento" riguardo all'istanza dei pescatori di Brivio; tuttavia aggiunge, rivolgendosi al commissario di Brivio: "ritenuto del resto che mentre la pesca non rimane impedita anche nello stato attuale del lago, per essersi verificata la circostanza che taluno dei suddetti ricorrenti sia meritevole di un caritatevole riguardo per la privazione eventualmente sofferta nell'esercizio della pesca al momento dell'esecuzione dei lavori, ella potrà, quando siasi assicurata che alcuni dei succitati ricorrenti si trovino in vero stato di assoluta miserabilità e mancanza di mezzi con che guadagnarsi il vitto, raccomandarli per un qualche soccorso alle Cause Pie che fossero istituite nel Comune"; nel caso mancassero tali forme di sussistenza o fossero inadeguate, si ricorda la possibilità di segnalare il problema alla Deputazione comunale che valuterà se erogare sussidi specifici. Nel dicembre 1837 il Governo specifica ulteriormente le motivazioni del proprio rifiuto ad un indennizzo: "ritenuto che se anche prima della eliminazione della suddetta chiusa le gueglie esistenti nel lago di Brivio erano di danno alla libera navigazione, le medesime dopo detta eliminazione impedivano assolutamente la navigazione; ritenuto che la navigazione essendo l'oggetto principale cui servono i fiumi navigabili ed essendo sempre a tal fine subordinati gli altri vantaggi ritraibili dalle loro acque, non può tollerarsi l'ingombro dell'alveo navigabile con attrezzi, chiuse, traverse per la pesca, ancorchè autorizzato da titoli legittimi"; anche i proprietari di mulini ed opifici non possono essere risarciti in quanto la rimozione della chiusa di Brivio, può ritenersi un "provvedimento di pubblica sicurezza" e ciò "indipendentemente dalla accessoria considerazione che i medesimi non avrebbero neppure comprovato di avere un qualsiasi diritto manutenibile sulla detta chiusa". Nel 1846 l'Eccelsa Cancelleria Aulica, di fronte alle insistenti domande di compenso ribadisce la sua posizione e dispone che "le suppliche tendenti ad ottenere gli indennizzi in questione vengano licenziate con la dichiarazione che non si possa far luogo alle dimande spiegate, che i proprietari del diritto di pesca non saranno disturbati nell'innnocuo esercizio del loro diritto e che ai proprietari degli opifici non è tolto di invocare nelle vie regolari la concessione sul lago di Brivio di quelle ragioni d'acque che si potessero accordare senza lesione alle viste di pubblico riguardo".

  • Serie di documenti relativi a richieste di idennizzo al Real Fisco a seguito di danni derivanti da lavori sul fiume (1837-1847).

Richieste di indenizzo sono inoltrate da Francesco Mauri, Giuseppe Brebbia, Abbondio Lambertenghi, i fratelli Magni ed i fratelli Airoldi. Nel 1840 è definitivamente respinta la supplica inoltrata dei fratelli Cesare e Giuseppe Airoldi, già dall'anno precedente: gli stessi lamentano danni derivati alle loro attività, in quanto ridotta l'acqua defluente alle loro macine di grano, ma, mentre hanno provato con regolare istrumento l'acquisto di una "casuccia con ruota", sita presso la demolita chiesa di Brivio, non sono in grado di confermare che usassero delle acque del fiume dietro "regolare concessione, od altro giusto titolo, anzichè per naturale libertà e tolleranza". Nel 1843 Sacchi Giuseppe Antonio di Olginate chiede indennizzo per danno derivatogli "dalle operazioni del nuovo cavo dell'Adda" al diritto di pesca "dal Ponte di Cappiate sino al Torrente di Fopenigo", acquistato nel 1837 dal fu Bernardino Cantù. Copia di lettera inviata nel 1848 dal Consiglio di Stato provvisorio alla Congregazione Provinciale di Como: si respinge la domanda dei mugnai Ravagli diretta ad ottenere compensamento di danni che, nella loro qualità di affittuari del mulino di proprietà di Francesco Mauri, sostengono di aver subito per la distruzione delle chiuse sul fiume. Lo stesso Mauri, residente a Beverate, aveva presentato domanda di risarcimento al cessato governo di Lombardia per il suddetto mulino e per altri opifici di sua proprietà e nel 1846 aveva visto la supplica definitivamente respinta dal Tribunale Supremo di giustizia di Verona. Copia di lettera inviata nel 1848 dall'Amministrazione generale del censo e delle imposizioni dirette alla delegazione di Como, per respingere la richiesta avanzata dal Sig. Francesco Mauri, proprietario del suddetto mulino in Comune di Brivio, località Molinazzo: egli vorrebbe cancellata la partita d'estimo relativa al mulino, poiché è stata tolta la diga "attraverso il fiume Adda", che manteneva acqua nel canale Molinazzo permettendo l'adeguato funzionamento del mulino; tuttavia il mulino può dirsi solo "deteriorato" e secondo la normativa vigente ciò non è condizione sufficiente per la cancellazione dall'estimo.

  • 1837: elenco, compilato dalla Deputazione comunale, delle famiglie che vedono alcuni dei loro membri impegnati nella pesca. Si specifica il nome del capo famiglia, il numero di componenti della famiglia divisi fra maschi e femmine, il numero degli "individui addetti alla pescagione", la condotta, la posizione economica (la minuta riporta la motivazione di tale compilazione: "per ottenere un compenso a causa della demolizione della chiusa di Brivio").
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1837: elenco, compilato dalla Deputazione comunale, delle famiglie che vedono alcuni dei loro membri impegnati nella pesca

Stato della famiglia di Mauri Antonio del fu Francesco di Brivio, compilato dal Prevosto e Parroco di Brivio. Il compilatore annota "Il presente Stato si rilascia al solo scopo di dimostrare alla Superiorità la vera situazione in cui trovasi Antonio Mauri, il quale è assolutamente misurabile".

  • 1.1.1. 53: Credito dell'erario verso il nobile Lambertenghi Abbondio per la rimozione delle gueglie poste nel lago di Brivio
  • 1.1.1. 54: Indenizzo agli eredi del conte Brebbia Giuseppe e del sacerdote Crivelli Adelfio per la demolizione della gueglia detta "Piazza".
  • 1.1.4.2: Vendita di "lisca e canneti" provenienti dalle isole di proprietà comunale.
  • 1.1.4.3: Controversia tra il Comune e Cantù Bernardino relativamente alla proprietà delle isole Campello, Dosso, Ripa bergamasca ed all’esercizio del diritto di caccia e pesca. (Il fascicolo contiene: convenzione tra la Repubblica di Venezia ed il Ducato di Milano per la definizione dei confini dopo la pace di Lodi, anno 1454; estratto del trattato di Cremona con il quale il Ducato di Milano rivendica il possesso di tutti i diritti sul fiume Adda, anno 1466; vendita da parte dell’imperatore Carlo V a Brebbia Gerolamo delle pievi di Missaglia, Brivio e Agliate oltre il Lambro, anno 1538).

(Oltre alla succitata documentazione antica, documenti dal 1806 al 1830) A proposito del trattato di Cremona con il quale il Ducato di Milano rivendica il possesso di tutti i diritti sul fiume Adda, sono riportati i primi tre distici in latino e versati in italiano: Abdua dat fines venetis, qui Pergama septant. Sforciades ligurum, qua fluit unda Ducis. Iure carent veneti fluvii: est potus atque luendi munera gens habet, pergaminumque penis. Integer est fluvius domini, quem vipera lustrat abdua, ius alter non habet in fluvio Vale, XXVI Ian. 1466 ovvero: L'Adda segna il confine veneziano che ci separa dal bergamasco, L'acqua che scorre è del nostro Duca oriundo dai liguri Sforza. I Veneti non hanno alcun diritto sul fiume, ma solo il favore di lavare e di bere essi e i loro bestiami. L'intero fiume è del Principe che ha per insegna la biscia. Niun altro vi ha diritto. Salute, 26 gennaio 1466

  • 1.1.4.13: Prospetto dei diritti privati di pesca (1835)

Riguardo ai diritti di pesca sul Lago di Brivio e sulla tratta di Adda che costeggia il confine del distretto, in primo luogo si specifica che si tratta di "semplici nozioni" e non di "valori di perizia attendibili", perché in questo secondo caso occorrerebbe molto tempo per "ispezionare i documenti relativi". Si sottolinea che "le acque del Lago di Brivio sono private poiché scorrono su un fondo privato e sul quale gravita solo la servitù di lasciar esercitare liberamente la navigazione", a seguito di cessione fatta dalla Regia Camera alla

Comunità di Brivio "dal Fosso di Foppenigo alle Colonne di S. Colombano" (Istrumento 14 luglio 1676 not. Giorgio Ottolino), "in conferma della vendita anteriormente stata fatta da Sua Maestà l'Imperatore Carlo Quinto e dietro il risultato del Trattato di Mantova del 17 marzo 1756 fra sua Maestà l'Imperatrice e Regina Maria Teresa di felice memoria e la Serenissima Repubblica di Venezia". Segue elenco dei detentori del diritto: documento molto importante perché sono riassunti i precedenti passaggi di proprietà e vengono specificate le tecniche di pesca con cui i singoli proprietari portano avanti l'attività.

  • 1.1.4.14: Regolamentazione della pesca sull'Adda

Serie di documenti (1844-1859). Dalla documentazione si evince che i pescatori hanno espresso le loro rimostranze per la realizzazione di "chiuse di terra", che causerebbero la "totale distruzione delle razze di pesce". La deputazione amministrativa del Comune scrive al Regio Commissario specificando che tali chiuse possono essere al massimo accusate di ostacolare il libero passaggio delle barche; specifica inoltre di non conoscere le prescrizioni contenute nella grida 21 marzo 1765 che i pescatori avrebbero avanzato nel loro reclamo. Il Regio Commissario indaga sull'esistenza di qualche "Editto contenente disposizioni, divieti o sanzioni penali a tutela di qualche diritto privato di pesca o di caccia"; avuto parere negativo in merito dalla deputazione e ritenuto che non siano frapposti ostacoli alla libera navigazione dei pescherecci, ritiene di poter respingere il reclamo.

  • 1.2.4.16: Provenienza del diritto di pesca nel lago di Brivio

Serie di documenti (1875-1886). Il Sig. Martignoni Costantino ed i fratelli Leopoldo, Alfonso e Giuseppe Viganò hanno acquisito dagli eredi del nobile Abbondio Lambertenghi - che a sua volta lo acquisiva da Bernardino Cantù, al quale l'aveva venduto il Comune di Brivio - il diritto esclusivo di pesca sul fiume Adda e Lago di Brivio fra il ponte di Capiate e il chiusone del Molinazzo (Istrumento 3 luglio 1869, not. Bianchi). Su tale tratto gli stessi esercitano la pesca non solo "entro i confini o canali ordinari nei quali le acque fluiscono, ma altresì su tutto lo spazio abbracciato e invaso dalle acque negli avvenimenti straordinari di piena, qualunque ne sia l'altezza e l'estensione o larghezza". Serie di contratti, datati al 1868 fra i suddetti proprietari e alcuni affittuari: si tratta di moduli prestampati che stabiliscono alcune condizioni, fra le quali il pagamento del canone annuo entro il giorno di San Martino e la necessità di stabilire come cauzione tutte le reti, attrezzi e comballi, che, in caso di mancato pagamento, diventeranno automaticamente di proprietà dei detentori dei diritti di pesca. Nel 1879 i soprascritti proprietari si dimostrano disposti a cedere i loro diritti alla Municipalità, dando "prova evidente del loro buon volere, e dell'affezione che portano al proprio paese"; pongono però delle condizioni: a favore dei pescatori, che hanno "l'esercizio della pesca come unico sostentamento" e che da tempo immemorabile praticano tale attività con il pagamento di un canone annuo, si chiede che tale canone sia mantenuto; si stabilisce un prezzo di sole 2000 lire, anche ammortizzabile in un decennio, ma si specifica che la cessione del diritto di pesca avviene "colla condizione del pacifico e lungo possesso" goduto dagli stessi. Segue deliberazione della giunta in favore dell'acquisto (19 e 30 ottobre 1879). Il Martignoni e i Viganò, in vista della cessione al Comune dei diritti di pesca, si preoccupano di rescindere i contratti con alcuni affittuari; gli affittuari si rivolgono al Comune per sottolineare le precarie condizioni economiche dei pescatori e per chiedere che il Sindaco limiti l'accesso al diritto di pesca a coloro che "esercitano questa arte unicamente perchè non avrebbero altro mezzo per procurare i mezzi di sussistenza, pochissimi essendo i guadagni". Nel 1881 il Sindaco di Brivio presenta un'istanza alla Prefettura di Lecco per ottenere la "riserva esclusiva del diritto di pesca nel così detto Lago di Brivio". Viene istituita una commissione, che deve studiare accuratamente la documentazione relativa ai diritti di pesca e assumere tutte le notizie e i dati di fatto che possano "concorrere alla compilazione di un chiaro opportuno e soprattutto pratico schema di Regolamento per l'esercizio del diritto di pesca sul lago di Brivio", da presentare al Consiglio comunale (documento senza data).

  • 1.2.4.26: Diritti di pesca di proprietà comunale

Serie di documenti (1893). In data 31 agosto il Sindaco di Brivio scrive all'Ingegnere catastale idraulico residente a Paderno, pregandolo di fargli ottenere il nulla osta per impedimenti al corso della navigazione, per la collocazione di due segnali relativi ai diritti di pesca del Comune di Brivio, da collocarsi l'uno presso Capiate e l'altro in fianco al torrente Sonna. In data 22 ottobre, ricevuta di pagamento al guardiapesca per aver collocato nelle paludi lungo il fiume e alle mura delle case di Brivio, cartelli segnaletici sui diritti di pesca di proprietà del Comune. Fra le voci di spesa vi è anche "n° 3 trasferte a Calco, a Sartirana e a Nava per rintracciare i paloni" su cui affiggere i suddetti cartelli. Da altro documento si evince che era in corso una trattativa per acquistare a Porchera una "settantina circa di palotti scelti di castagno della lunghezza di metri tre", almeno "di due novenni".

  • Due documenti (1893).

Richiesta da parte della Prefettura di un maggior controllo sulla pesca, a seguito di ripetuti reclami di abusi compiuti nella Provincia. Si propone di sequestrare le reti usate benchè vietate e di impedire il commercio del pesce che sia stato pescato violando la legge. Il Sindaco risponde che da una decina d'anni, dopo la morte del Cav. Martignoni, non vi è più stato un ispettore di pesca, ma tale funzione è stata disimpegnata dalla rappresentanza del Comune, che dunque si impegna ad ottemperare la richiesta.

  • Documento singolo (1894). Prodotto medio della Pesca richiesto dal Ministero (copia).

Si considera un tratto di fiume Adda per 9 Km circa di lunghezza, superficie are 27000; vi si pescano tinche, lucci, carli, caviali, anguille e poco pesce persico; il valore commerciale totale medio del pesce che annualmente si pesca è di lire 1000 frutto del Comune e di lire 200 per le altre riserve private.

  • Documento singolo (1894).

In evasione ad una richiesta del Ministero, il Comune di Brivio comunica che esiste una sola guardia lago - caccia e pesca; si muove a piedi e sul lago e annesse paludi con battello; il suo stipendio è di 150 lire annue, tuttavia il Comune è in consorzio con altre due ditte private, per cui la guardia raggiuge un salario annuo di 670 lire; non esiste un regolamento pertinente la sua attività, ma solo copia del capitolo di nomina.

  • Serie di documenti (1894).

Solleciti a diversi pescatori per il pagamento dell'affitto dei diritti di pesca. Si sottolinea che molti di essi, contrariamente al regolamento, hanno subaffittato gli stessi.

  • Registro dei permessi di pesca per gli anni 1896 e 1897.

Si tratta di un registro prestampato: "Si permette a .... di pescare nel così detto Lago di Brivio, escluse le private riserve, per l'anno ... sotto la rigorosa osservanza della Legge 4 marzo 1887, e Regolamenti in vigore della Provincia e Comune di Brivio, non che quello emanato dal R. Governo il 1° luglio 1880". La tariffa da pagarsi è calcolata in base a diverse opzioni di pesca: la possibilità per il capo famiglia di usare laccio, turlinda, frosna, spaerna e ghinga, con maglie a dimensioni permesse, costa lire 6; il fatto che il capo famiglia sia coadiuvato da altri famigliari nell'attività, costa 4 lire a persona; l'utilizzo delle reti redina, goette, bertavelli, traccia, brazzale, tramoggino, ha un costo di 15 lire; infine l'affitto di Edifizi e Siepi ha un costo variabile in base evidentemente alla consistenza dei suddetti (interessante l'elencazione: l'elenco completo si ritrova in 1.2.6.3, come dettagliato di seguito).

  • Fascicolo di fogli protocolli, senza indicazione di data.

Sono elencate in modo dettagliato le ragioni per cui il diritto di pesca nel lago di Brivio si debba ritenere di proprietà del Comune e non della Regia Camera, che dunque non può darlo in affitto. Inizialmente si enumerano ragioni di buon senso: "la ragione del pescare nei fiumi pubblici è pubblica"; si tratta di un "possesso immemorabile" e dove esiste un possesso immemorabile "la legge lo presume occorrendo spesse volte che si perde per le guerre, peste, inondi e simili calamità". Esistono inoltre numerosi "contratti antichissimi", rogati nel tempo da diversi notai, che provano il suddetto possesso: Giovanni Grasso, 13 settembre 1382; Amico Macco, 28 aprile 1380; Giacomo Arabone, 4 maggio 1377; Amico Macco, 4 settembre 1377; Silvestro Rocca, 13 dicembre 1434; Gabriele Perego, 11 gennaio 1498; Lancellato Riva, 16 luglio 1528; Giovan Stefano Santo Pellegrino, 2 febbraio 1529; idem, 14 dicembre 1530; Giovan Angelo Vicino, 14 maggio 1540; Aurelio Battista, processo di testimoni dell'anno 1545; Antonio Perego, 3 agosto 1548; Ierolamo Subaglio, 14 marzo 1549; Giovan Antonio Spanzotta, 14 dicembre 1566. Infine l'Imperatore Carlo V fece vendita di "qualunque ragione, ragione che li competeva alla Camera in detto Lago quanto capisse la Pieve di Brivio" (Giuliano Pessina, 15 ottobre 1538). In ogni caso cercare indebitamente di affittare i diritti di pesca sarebbe "cosa non solo contro la giustizia, ma contro l'equità", perchè significherebbe "levargli il possesso a tanti poveri quali vivono con la sola arte del pescare"; d'altra parte il Comune di Brivio "benchè abbia pochissimo territorio è però caricato stara quarantotto e quarti tre di sale che riesce molto eccessivo" per cui è ragionevole credere che nello stabilire tale tassa "si sia ancora avuto riguardo al godimento della suddetta pescagione".

  • 1.2.6.3: Regolamenti di pesca

Documento singolo. Grande prospetto, senza indicazione di data: prestampato "per l'anno 188?". "Elenco degli Edifizi, Tresende, Roste ad uso pesca esistenti sul così detto Lago di Brivio" con nome dei proprietari del fondo su cui sorgono. Si riporta un elenco dei 44 edifici: Bocche nella Somaglia di sotto, La Somaglia di sopra, La Mezzariga della Somaglia di sopra, Foppa del Cavallo, Fossato Nuovo, Sommo dell'Acqua d'Adda, Canebone, Traversana e Siepe del Calara, Sotto al Serraglio, Noci dell'Acqua d'Adda, Il Campo. Siepe in fondo alla torre, Fosso della Ferrera, Siepe della Rogiolada, La Tina, Sopra la Siepe dell'Acqua d'Adda, Bosco Annone, La Tina alla gueglietta. La Ferrera, La Corazza, Siepe vecchia d'Ambrogio, Il Sette, La Gera, La Somaglia di sotto, L'Acqua d'Adda, Fosso d'Emilio, Siepe del Serraglio, Serraglio di sopra verso il restello, La Torre, Siepe del Laghetto, l Passo, In sum della Rogiolada, I due Adelasi, Bocche al nord del territorio Comunale, La Ferrera e la Ferrerola, Il Pecchio, La Peschiera, I prati del Gambirasi, Guarentino, Mezzaria della Rogiolada, Legnaio del Bisot, Legnaio di Carlo Villa; si aggiungono due legnai senza nome. Ben 14 edifici risultano di proprietà di Mauri Francesco, mentre ricorrono anche i nomi di Sozzi Luigi e di Martignoni Costantino.

  • Libretto stampato (1861).

Regolamento per la pesca nei laghi e nelle altre acque pubbliche della Provincia di Como approvato con Reale Decreto 25 agosto 1861.

TITOLO I. Reti e loro maglie.

  • Art. 1°. Le maglie delle reti ragguagliate sui moduli antichi devono avere una misura non minore di quella che qui si prescrive: a) Modulo di alborelle = La maglia supponendovi inserito un cilindro a cui si piega intorno ha il diametro di millimetri dodici; ogni suo lato è di millimetri nove e mezzo, b) Modulo di agoni = La maglia come sopra ha il diametro di millimetri diecinove; ogni suo lato è di millimetri quindici, c) Modulo di pesci persici = La maglia come sopra ha il diametro di millimetri ventisette; ogni suo lato è di millimetri ventuno ed un quarto.
  • Art. 2°. Le maglie si misurano a rete sospesa e bagnata, sì che introducendovi il cilindro non vi sia sforzo e trascorrimento di nodi.

TITOLO II. Proibizioni perpetue.

  • Art. 3°. Rimane proibito di pescare qualsiasi qualità di pesce ed in qualsiasi tempo dell'anno nei modi come segue: a) Con paste velenose, droghe e sostanze inebbrianti, qualunque sia il loro nome e la loro qualità, b) Con calce nelle masiere (garrovi) e nei legnai (legnee) o in altra qualsiasi maniera si volesse usarne per la pesca, c) Scompigliando e sommovendo le erbe, le avene, le ghiaje e le pietre con pali, spranghe di ferro e altri strumenti.
  • Art. 4°. Non si potranno in verun tempo pescare i piccoli agoni detti antesini, i pesci persici detti banditi o bandiroli del peso minore di 30 grammi (un'oncia); le tenche e i carpani del peso minore di 90 grammi (once tre).

TITOLO III. Proibizioni temporarie.

  • Art. 5°. In tempo di fregola è vietata la pesca come segue: a) Dei pesci persici dal 15 Marzo al 15 Maggio, b) Delle tinche dal 1° giugno a tutto Luglio, c) Degli agoni dal 1° Maggio al 15 Luglio, d) Delle alborelle dal 15 Aprile al 15 Giugno, e) Dei carpani dal 15 Maggio a tutto Luglio, f) Delle trote dal 15 Settembre al 15 Novembre.
  • Art. 6°. Gli agoni però, anche nel tempo proibito potranno essere pescati dall'aurora del Mercoledì all'aurora del Sabbato d'ogni settimana, esclusa sempre la rete detta vangajuola (sibiello).
  • Art. 7°. Durante la fregola dei predetti pesci resta proibito di chiudere od anche solo restringere l'alveo vivo dei fiumi e delle altre acque correnti, o anche stagnanti, le quali sono in comunicazione immediata coi laghi ed in generale ogni pesca che esiga preparazione di terreno, e l'uso di bertorelle (vertabiej, battarej) e delle serrate (gueglie) ed altri simili congegni. Resta pure vietato sui laghi di tirare reti da una sponda alla sponda opposta.
  • Art. 8°. La bottera detta anche nettafondo o cattapane, il bugiazzo o bighezzo col sacco o cassetto spesso e in generale tutte le reti che si strascinano totalmente sul fondo delle acque sono vietate dal 1° di Aprile a tutto Novembre.

TITOLO IV. Disposizioni generali.

  • Art. 9°. Nessuno potrà estirpare le erbe che vegetano in qualsiasi località occupata da acque pubbliche, alterarne o sommuoverne il fondo senza uno speciale permesso in iscritto della competente autorità.
  • Art. 10°. Affine di rendere meno gravosa ai pescatori la riforma delle reti, si accorda loro per ridurle alla misura dei moduli sopra descritti la proroga di tre anni indistintamente.
  • Art. 11°. Restano vietati la detenzione ed il commercio di tutte e singole le qualità di pesce di cui è assolutamente proibita la pesca al precedente art. 4°. Così pure non si potranno né ritenere né mettere in commercio le qualità di pesce di cui alle lettre a, b, d, e, f, dell'art. 5° nei tempi ivi rispettivamente indicati.
  • Art. 12°. In tutte le contravvenzioni prevedute dai precedenti articoli avrà sempre luogo il sequestro del corpo di contravvenzione.
  • Art. 13°. Il corpo di contravvenzione sequestrato, sarà dall'autorità competente a pronunciare sulle contravvenzioni di cui al presente Regolamento, venduto col mezzo dell'asta pubblica, e il prodotto depurato delle spese d'asta sarà rimesso alla Congregazione di Carità del luogo in cui fu accertata la contravvenzione.
  • Art. 14°. Della puntuale ed esatta esecuzione del presente Regolamento restano incaricati i Sindaci e le Giunte Municipali, i Reali Carabinieri, e le Guardie di Sicurezza, di Finanza e Boschive.
  • Art. 15°. A meglio sorvegliare e dirigere l'esecuzione di questo Regolamento in ciascuno dei Mandamenti della Provincia, sulla proposta del Consiglio Provinciale, veràà nominato dal Governatore un Ispettore della pesca, munito dei necessarj poteri, e il cui incarico sarà esclusivamente onorifico.
  • Art. 16°. Il Governo della Provincia impartirà agli Ispettori le opportune istruzioni pel migliore disimpegno delle loro incumbenze."
  • Statuto della Società Anonima Italiana di piscicoltura (1865).

Il Dottor Pietro Carganico offre il suo scritto "Della istituzione di una società di piscicoltura" al ministro dell'agricoltura e del commercio: "So che offrendo al Paese e all'Eccellenza Vostra i miei deboli studii offro ben poca cosa, ma in ciò mi conforta quanto disse un francese: Celui qui fera pousser deux brins d'herbe ou il n'en poussait qu'un, aura bien merité de la patrie". Lo scritto inizia con queste parole: "I laghi, i fiumi e gli stagni nostri così impoveriti di pesci domandano un pronto provvedimento. - Se noi lo rifiutiamo o l'indugiamo, i nostri nipoti ne chiameranno vandali, perchè, mentre la natura ci regalò molte acque ricche di pesci, noi avremo loro lasciato un deserto e tolto loro una buona fonte di sostentamento". Si riferisce poi a Stati come la Francia, il Belgio, l'Inghilterra..., dove "governi e cittadini si diedero a coltivare le acque e seminarle di pesci come si seminano i campi". L'industria della piscicoltura può avvalersi, inoltre, non solo dell'allevamento in condizioni protette delle uova, ma anche dell'inserimento di nuove qualità di pesce, di cui l'allevamento era prima creduto impossibile. La Società si prefigge di impiegare il denaro delle azioni nell'acquisto di laghi, piscine e attrezzatura varia per l'impianto di Stabilimenti di Piscicoltura; le azioni si prevede che saliranno di prezzo come conseguenza dei buoni risultati. "Ma per ottenere ciò abbisognano dei capitali, perchè le scienze e le industrie senza il connubio del denaro sono teste senza braccia". "Quale onore e vantaggio sarà serbato ai nostri azionisti se un giorno ingrandendosi la Società ed influendo su tutti i laghi e fiumi del paese, produrrà tanta copia di pescagione, che anche la povera gente possa sedere a banchetti su cui siano imbanditi pesci delicati comprati a buon mercato?". Lo scritto si conclude con alcuni esempi di soggetti che già si sono mostrati disponibili ad aderire al progetto, ad esempio, "Il sig. Pietro Gonzales di Milano fra gli altri con bella generosità si dichiarò pronto dal suo canto di cedere a prezzo d'acquisto in favore della Società da istituirsi ogni suo diritto sul Lago di Pusiano".

  • Estratto del verbale di prima convocazione del Consiglio Comunale nella straordinaria sessione del 26 dicembre 1879. Oggetto: Approvazione del Regolamento per la pesca nel Lago di Brivio.

Il Regolamennto, predisposto e compilato dalla Giunta, è approvato all'unanimità; la Giunta procederà alla nomina di un agente per l'osservanza del Regolamento stesso. Manca allegato Regolamento.

  • Serie di documenti (1880)

Lettera del Prefetto in data 28 giugno per comunicare che con Regio Decreto del 13 giugno è stato approvato il Regolamento concernente la pesca fluviale e lacuale, in esecuzione della legge generale 4 marzo 1877 n. 3706, le cui disposizioni devono entrare in vigore con il 1° luglio. Uno dei provvedimenti più urgenti è quello di dichiarare "quali sono le reti che non possono adoperarsi se non trascinandole in tutta la loro lunghezza sul fondo delle acque ed in modo da sconvolgerlo, l'uso ed il commercio delle quali è…espressamente vietato". Il Cav. Costantino Martignoni, Ispettore della pesca del Mandamento di Brivio, risponde che fra le reti da trascinamento nel Lago di Brivio non si ha che il cosiddetto bighezzo, il quale se può arrecare danno nella stagione estiva per l'enorme presa di pesce, è tuttavia da tollerarsi, come si è sempre fatto; si propone dunque che, tenuta ferma la disposizione che la rete non debba superare i 75 metri, l'uso della stessa sia vietato dal 15 marzo. Altra rete che dovrebbe essere prescritta è quella denominata la ghinga, costituita da una specie di cono tronco a base quadrata alta centimetri 80 per 60, aperta da un lato, che il pescatore adopera senza battello, applicandola sui bassi fondi o lungo le rive erbose; la stessa "sconvolge il fondo in guisa da farne uscire tutto pesto e malconcio il pesce che vien preso nella rete"; si propone la totale esclusione di questa rete. Si sottolinea l'impossibilità di fare rispettare l'articolo del regolamento che vieta la pesca di qualsiasi tipo di pesce, esclusa la trota, dal 15 marzo al 18 giugno: pare impossibile "pretendere da pescatori, che vivono unicamente del prodotto dell'arte loro, che si astengano dal pescare per tutto questo tempo", anche tenuto conto che la pesca sul Lago di Brivio è esercitata "colle sagge e previste cautele sancite dal Regolamento Provinciale", non avendo danneggiato o pregiudicato la riproduzione del pesce nel periodo primaverile. In data 24 novembre la la Prefettura invia lettera in cui si specifica che le reti a strascico vietate in Provincia, sono quelle "conosciute sotto i nomi di bighezza, reazza, bottera e reacera, nonchè di bighezzone e botterone".

  • Libretto a stampa, estratto del Corriere del Lario, luglio 1880.

Considerazioni dell'avv. Giacomo Venini sulla legge e regolamento per la pesca lacuale e fluviale.

  • Documento singolo (1892)

Lettera della Prefettura con la quale si trasmette che con Decreto Reale del 29 novembre 1891 è stato vietato l'uso della bedina nel lago di Como nel tempo di divieto di pesca delle alose (agoni). La stessa rete, quando è consentita la pesca di tale specie, non potrà avere una superficie maggiore di 1500 metri né una lunghezza superiore a 100 metri, misure che non potranno essere superate nemmeno colla unione di due o più bedine.

  • Documento singolo (1897)

Verbale dell'adunanza dei pescatori muniti di permesso regolare (11 partecipanti). Il Sig. Cantù Pacifico chiede che siano osservate le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento Comunale e quindi davanti agli edifici della Rogiolada a lui in affitto, siano lasciati almeno tre metri con passo per il battello. Si conviene che il pescatore Cantù Battista lasci aperto il passaggio presso il cosiddetto fosso di Bisone. Inoltre il Cantù viene accusato di prestare il battello a "giovinotti non muniti di permesso", che navigano intaccando gli edifici di pesca e si impegna a non prestare più la sua imbarcazione.

  • 1.2.6.9: Notizie sulla pesca

Documento singolo (1874). Il Sindaco da comunicazione che con decreto del 31 marzo 1874 il Cavaliere Costantino Martignoni è stato nominato Ispettore della pesca del Mandamento di Brivio.

  • Documento singolo, senza indicazione di data, verosimilmente del 1876.

Difficile comprendere la natura del documento, che si presenta molto interessante: sembra si tratti di una serie di appunti da comunicare all'autorità centrale o da discutere in qualche sede. Nella prima pagina sono dettagliatamente spiegate le diverse modalità di pesca sul Lago di Brivio: pesca volante, pesca nelle roste, pesca negli edifizi, pesca nelle tresande. Nella seconda pagina sono elencati sei quesiti: è opportuno fissare un'altezza delle acque secondo l'idrometro di Brivio, oltre al qual limite vietare l'esercizio della pesca nelle località inondate? Il Comune deve accordare il diritto di pesca a cittadini di Brivio che prima non esercitavano il mestiere di pescatori? E a cittadini di altri Comuni che lo chiedessero? E il Comune di Brivio deve conservare il diritto di pesca a cittadini di altri Comuni che però lo esercitano da tempo immemorabile? Deve essere rilasciato ai pescatori un permesso generico, contro il pagamento di un canone unicamente proporzionato al numero delle persone che in famiglia possono esercitare la pesca? Oppure si deve specificare le località del lago nelle quali è tassativamente riservata la pesca al richiedente, dietro corresponsione di canoni variabili a seconda del modo di pesca?

  • 1.2.6.11: Esercizio della pesca e relative contravvenzioni

Due documenti (1896).

Lettera della Direzione Generale della Società Lombarda per la Pesca e l'Acquicoltura (fondata nel 1894) al Sindaco di Brivio. Si lamentano le gravi infrazioni compiute nel fiume Adda alle disposizioni che riguardano la pesca della trota: "pescatori avidi ed imprevidenti, allettati dalle offerte di poco scrupolosi negozianti di pesce, vi pescano questo salinonide nel momento in cui maggiormente dovrebbe essere rispettato, e cioè nell'epoca in cui esso si riproduce, rendendo così pressochè inutili le operazioni piscicultorie fatte periodicamente tanto dal R. Governo quanto da privati allo scopo di ripopolare le nostre acque". Si chiede dunque un controllo più energico, tenuto presente che gli agenti cui è devoluta la sorveglianza, in base alla legge vigente sono i Carabinieri, gli agenti forestali, le guardie doganali, i sorveglianti delle opere idrauliche, i vigili comunali ed ogni altro agente giurato, i quali possono in ogni momento ispezionare i battelli di pesca e i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca. Gli agenti che accertano le contravvenzioni partecipano per un quarto al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische, oltre a ricevere un adeguato premio in denaro dalla Società per la Pesca. Il Sindaco, che trasmette anche ai Carabinieri la suddetta lettera, risponde che, nonostante gli stessi, unitamente alle guardie lacustri, cerchino sempre "il più fedel disimpegno delle loro mansioni", li inviterà ad adoperarsi "con particolare cura e con provvedimenti più energici".

  • Documento singolo (1897)

Lettera del Sindaco al Prefetto. Il Sindaco lamenta che i rivieraschi della confinante provincia di Bergamo non vedono di buon occhio il diritto di pesca che il Comune di Brivio detiene sull'Adda ed ogni tanto scendono sulle isole a pescare abusivamente, danneggiando proprietà e pesca col buttare anche sostanze venefiche. Vi sono due guardie a tutelare il diritto di pesca, ma i rivierani bergamaschi non si intimoriscono, soprattutto perchè, quando si riuniscono "in stormi", nel tempo che viene avvertita l'arma dei Carabinieri, gli stessi si sbandano e fuggono, non senza rovinare la proprietà, canne, lische, siepi ecc. Gli affittuari avrebbero l'obbligo di aiutare le guardie, ma non si prestano, per timore di aver tagliate e distrutte, per rappresaglia, le proprie reti. Si chiede dunque che i Carabinieri della Stazione di Brivio, "in caso di intravedute ed avvisate contravvenzioni", siano autorizzati a perlustrare anche la sponda bergamasca, di competenza delle stazioni di Calolzio e di Caprino.

  • Documento singolo (1897).

Comunicazione del sindaco di Brivio alla Sotto Prefettura a proposito di una situazione foriera di contrasti in merito al diritto di pesca nel momento delle piene, in particolare sulla sponda bergamesca: "...il pesce andando dove va l'acqua così i pescatori abbandonata la maggior corrente stanno sulle isole coperte per l'innalzamento delle acque ove appunto è il momento di buon raccolto; che venga a coprire la proprietà privata in vicinanza della frazione Bisone è rado ma di giusto e pieno diritto se il lago vi andasse i pescatori vi andrebbero pure poichè prima del fondo insisteva la pesca e questa costituisce una servitù passiva e continua per i proprietari di quei terreni che sono sulle sponde o nel bacino dell'Adda". I cartelli del diritto di pesca sono posti solo sul territorio del Comune di Brivio.

  • Documento singolo (1897). Sulla pesca abusiva nel laghetto di Brivio.

La legione carabinieri reali di Milano, stazione di Brivio, comunica al Sindaco che, effettuato un controllo in località Somaglia, sono stato sorpresi una trentina di pescatori abusivi di Monte Marenzo e Cisano, datisi subito alla fuga. "Vennero inseguiti ma stante la impraticabilità e l'estensione del luogo si ebbe un esito poco felice"; si riesce a fermare ed arrestare solo alcuni soggetti.

Dall'anno 1898 all'anno 1920

  • 3.11.1.6: Disciplina della pesca nel lago di Como e sul lago di Brivio

Serie di documenti (1898). Comunicazione della Prefettura di Como ai Sindaci: Divieto di usare la retaccia o pocodina nel lago di Como. Tale rete risulta una "sostituzione fraudolenta della rete bedina, inibita già con Regio Decreto del 1893. Già si è sufficientemente provveduto "ai bisogni dei pescatori lariani" col concedere l'uso delle reti di tipo linajo; tuttavia il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio si riserva di sottoporre alla Commissione consultiva per la pesca la questione di permettere anche la pocodina, purchè ridotta di dimensioni. Comunicazione della Prefettura di Como ai Sindaci: Divieto della pesca e del commercio della trota. Divieto in vigore dal 15 settembre al 15 dicembre e non estendibile alla vendita del pesce proveniente da vivai privati e da stabilimenti di piscicoltura o da altri corsi d'acqua; in questo casi però il pesce deve essere accompagnato da apposito certificato, rilasciato dal Sindaco del luogo e nel quale dovranno essere indicate esattamente la provenienza e la quantità; mancando tale certificato, il pesce dovrà essere sequestrato. Lettera della Sotto-Prefettura di Lecco al Sindaco di Brivio per limitare la pesca abusiva degli agoni. Il Sindaco risponde che nelle acque di giurisdizione del Comune di Brivio non sono presenti agoni.

Due fascicoli del tutto identici. Giornale dei versamenti fatti dagli utenti del diritto di pesca sul lago di Brivio per l'anno 1898. Sono elencati 18 pescatori, i quali pagano una somma totale di 572 lire.

  • 6.11.1.4: Registro dei permessi di pesca
  • 8.11.1.4: Registro dei permessi e dei versamenti per la pesca nel lago di Brivio
  • 10.11.1.1: Aggiornamento del regolamento della pesca nel lago di Brivio

Serie di documenti.

Fascicolo di sospensione di riserva di pesca a Gilardi Attilio per mancato pagamento per l'anno 1900. Lettera indirizzata al segretario comunale di Brivio, da certo Francesco Mazzucchi, titolare di Litografia a Milano in via Mulino delle Armi: lo stesso difende gli interessi di un barcaiolo di Olginate che ha presentato domanda per rinnovo del permesso di pesca. La lettera, che a margine reca nota "4 luglio 1901: Negato il permesso", si conclude con una frase poco chiara: "Ringraziandola vivamente del di Lei interessamento a mio riguardo e per avermi procurato il divertimento da me preferito".

Regolamento e Tariffa in base a cui viene dal Comune di Brivio accordato ai pescatori il permesso di esercitare la pesca nel così detto Lago di Brivio (documento verosimilmente del 1902, con revisioni relative all'arco cronologico 1880-1902).

  • Art. 1 - Il permesso è valevole solo nei limiti della giurisdizione del diritto posseduto dal Comune, cioè a monte dal Ponte di Capiate, a valle dal Chiusone presso il Molinazzo e da una riva all'altra del fiume.
  • Art. 2 - Non sono comprese nel diritto di pesca: Edificio e diritto di pesca, situato sul Lago di Brivio nel fondo detto Bosco Annone, nel fondo detto Isellone, detto Carreggiolo, detto Campello, detto La Torre, detto Piano; non è compresa La Ripa Milanese. Sono compresi nel divieto anche i Beni della Causa Pia d'Adda, in attesa dell'esito della causa pendente.
  • Art. 3 - Quando le acque si alzano 1,80 metri sopra lo zero dell'Idrometro governativo di Brivio, è vietata la pesca nelle località temporaneamente coperte dalle acque.
  • Art. 4 - Per esercitare la pesca occorre munirsi del permesso rilasciato dal Comune.
  • Art. 5 - Il Capo Casa è il solo civilmente responsabile verso il Comune; se il permesso deve valere anche per altri membri della famiglia, ciò dovrà risultare sul libretto di esercizio, contro il pagamento di apposita Tassa.
  • Art. 6 - I pagamenti si effettuano ogni bimestre.
  • Art. 7 - I pescatori sono tenuti a segnalare chi eserciti la pesca clandestinamente.
  • Art. 8 - Ai pescatori è severamente vietato traghettare persone o merci da una sponda all'altra del fiume.
  • Art. 9 - Negli edifizi o siepi destinati alla pesca, per tutta la lunghezza e per una superficie d'acqua in larghezza di m. 10 sul davanti e m. 10 sul dietro è vietata la pesca con reti quali covette, la redina, i bertravej, la ghinga, la besazzina, il bighezzo, essendo il loro uso riservato al pescatore che avrà affittato l'edificio o la siepe stessa.
  • Art. 10 - Sempre devono essere osservati la Legge 4 marzo 1877 e il Regolamento Provinciale, riguardanti la pesca.
  • Art. 11 - Le trasgressioni saranno accertate e punite.
  • Art. 12 - Tariffe.

Il regolamento del 1880 vede l'aggiunta di un articolo nel 1888:

  • Art. 13 - Nessuno può subaffittare edifizi di pesca senza il consenso del Consiglio Comunale.

Nuova aggiunta nel 1902:

  • Art. 14 - In conformità a Decreto prefettizio, i fanali di cui devono essere fornite durante la notte le barche, dovranno essere fissati in modo da non potersene servire per pescare. Ai pescatori è proibita la pesca notturna con fuochi di paglia, cannucce, legna o altro.

Registro dei pescatori per l'anno 1901. 16 pescatori.

  • 11.1.9.1: Sostituzione in causa del Comune per difesa delle ragioni di pesca sul lago di Brivio
  • 15.11.1.3: Pesca abusiva nel lago di Brivio

Serie di documenti (1903): verbali dei guardia pesca e caccia. In data 25 settembre 1903 vengono scoperte una sessantina di persone, verso le ore undici, in atto di pescare abusivamente nella località detta gualada; pescano con le mani e colla ghinga, attrezzo proibito, senza permesso di pesca da rilasciarsi dalla giunta municipale, essendo la riserva di pesca sul lago di ragione del Comune di Brivio. La guardia riesce ad identificare due persone, mentre le altre si danno alla fuga. In data 28 settemebre è sorpreso un singolo, sempre nella stessa località, in atto di pescare con le mani. Benchè a suo carico vi sia già un rapporto, lo stesso, scrive la guardia, "alla mia vista invece di darsi alla fuga, mi impose che se non volevo far un rapporto di farne pure due, che esso ne era più istruito di me". Da notare che dei tre sunnominati individui, due risultano residenti in Comune di Cisano. Con lettera si comunicano i verbali al Pretore di Merate e si specifica che si farà pervenire la ghinga usata abusivamente, per mezzo di cavallante.

  • 15.11.1.4: Atti vari riguardanti il consorzio caccia e pesca
  • 15.11.1.5: Delimitazione del diritto di pesca nel lago di Brivio

Documento singolo: Decreto prefettizio del 21 dicembre 1903. Atto conclusivo di un corposo carteggio conservato nello stesso fascicolo. Premesso che con Decreto Prefettizio 5 luglio 1886 fu riconosciuto al Comune di Brivio il possesso del diritto di pesca nel lago omonimo con l'obbligo di collocare segnali fissi attestanti il diritto stesso e la sua estensione; vista la nuova istanza 18 novembre 1902 con la quale il Comune ha chiesto di poter modificare la legenda esistente sui segnali ed eseguire il collocamento dei segnali dove arriva il pelo dell'acqua nelle piene ordinarie, cioè quando segna 1,8 sullo zero dell'idrometro del porto di Brivio; sentito in proposito il parere della Regia Avvocatura Erariale di Milano; ritenuto che all'invocata delimitazione provvidero gli uffici del Genio Civile di Como e Milano e che i rilievi di campagna allo scopo di stabilire i punti dove collocare i segnali ebbero luogo nei giorni 20, 21, 22 luglio 1903, in seguito a regolare preavviso diramato pure ai Comuni di Sala, Montemarenzo e Cisano Bergamasco; visto il verbale relativo, da cui risulta che furono collocati 24 picchetti in riva sinistra del predetto Lago (segue elenco dettagliato della posizione degli stessi); il Prefetto

DECRETA che il Comune di Brivio possa collocare, nei punti segnati dai picchetti, dei pali di altezza non maggiore di metri 5, portanti dei cartelli con scritto "Diritto di pesca posseduto dal Comune di Brivio (Decreto Prefettizio 5 luglio 1886)", con scritta nera su fondo bianco con lettere non minori in altezza di centimetri 5. Nel fascicolo sono presenti le mappe catastali con indicati i punti precisi per la collocazione dei picchetti.

  • 15.11.1.6: Affitto del diritto di pesca per il novennio 1.1.1904 – 31.12.1912 alla società pescatori di Brivio

Serie di documenti (1902-1904). Contratto di affitto e convenzione fra il Comune e la Società pescatori di professione. Il fascicolo contiene due lettere datate antecedentemente agli accordi del 1904, da parte di una ditta di Lecco che desidera accaparrarsi in via esclusiva il diritto di pesca: P & P Frat. Biffi fu Gio., negozianti in pesce, selvaggina e salumi.

  • 15.11.1.7: Registri dei permessi e dei diritti di pesca
  • 17.11.1.3: Delimitazione del diritto di pesca nel lago di Brivio

Serie di documenti (1904). Lettera del Sindaco di Brivio al Prefetto: in seguito al decreto tramite il quale, dopo sopralluogo del Genio Civile, sono stati definiti i confini del diritto di pesca del Comune di Brivio, il Sindaco ha provveduto alla pubblicazione degli atti presso il Comune stesso, e presso i comuni di Cisano Bergamasco, Corte e Monte Marenzo, oltre che sul bollettino Annunzi Legali delle provincie di Como e di Bergamo (allegati). Non si è registrata alcuna opposizione. Il Comune ha fatto togliere i vecchi cartelli e si appresta a collocare i nuovi.

  • 23.11.1.4: Disciplina della pesca nel lago di Brivio

Serie di documenti (1906). Battista Moroni Pesenti, residente a Bergamo e proprietario con altri di alcuni terreni in Comune di Cisano, scrive al Comune di Brivio (protocollato il 16 gennaio) per lamentare la posa dei nuovi cartelli indicanti il diritto di pesca del Comune di Brivio, su terreni di proprietà privata, che, secondo il Codice Civile, sono da ritenersi inviolabili; in ogni caso la loro occupazione richiede un indenizzo. Non volendo entrare in merito alla questione del diritto di pesca che, a suo parere, è stato maggiormente esteso, il Moroni "rileva come non senza maraviglia abbia potuto constatare che non sentiti i proprietari, anzi a loro assoluta insaputa, siano stati infissi sei paloni con rispettivi sostegni...tre per ciascun palo, e che occupano per ciascun palo un metro quadrato circa". Non avendo ottenuto risposta il Moroni riscrive al Comune (protocollato il 12 febbraio) ribadendo le sue ragioni: "ogni palone coi puntelli copre uno spazio sottratto alla produzione e che inceppa la falciatura delle erbe". Fa inoltre riferimento, a titolo esemplificativo, ai paloni di sostegno per i fili elettrici, per la posa dei quali occorre avere il

consenso dei proprietari dei terreni sui quali si intende collocarli, proprietari ai quali è anche corrisposta un'indennità. Nel frattempo, in data primo febbraio, il sindaco comunica al Prefetto una bozza di risposta al Moroni, chiedendo conferma. Il Prefetto restituisce la missiva, non avendo la Prefettura nessuna documentazione da emettere in proposito. In data 23 febbraio il sindaco invia la lettera al Moroni: l'amministrazione comunale non intende entrare nella controversia che il Moroni solleva, ma si limita a far rilevare che il diritto di pesca, posseduto dal Comune di Brivio sul lago omonimo, è stato legalmente riconosciuto dalle competenti autorità, le quali anzi su istanza del Comune interessato ne praticano la delimitazione osservate le formalità prescritte al riguardo. Il Comune, ai sensi degli articoli 441 e seguenti del Codice Civile si è valso del proprio diritto riconosciuto prevalente e riguardante anche le proprietà private e ritiene di non dover corrispondere alcun indennizzo.

  • 37.11.1.3: Disciplina della pesca sul fiume Adda

Il fascicolo contiene un unico documento, datato 1911. Lettera al Comune di Cesare Gilardi: "Onorevole Giunta Municipale, avendo chiesto il regolare permesso per la pesca alla tirlindana, ed avendo avuto un categorico rifiuto per la ragione che i pescatori non ne vogliono più accordare mi credo in dovere di avisare (sic) questa Onorevole Giunta che continuero (sic) a pescare nel modo sopradetto in pieno diritto come citadino (sic), qualora disposto a pagare come il regolamento richiesto".

  • 41.11.1.4: Affitto del diritto di pesca per il novennio 1913/1921 alla società pescatori di Brivio e modifica al regolamento inerente

Lettera del Sindaco a Mauri Luigi (1913), che ha collocato su dei fondi di sua proprietà presso il lago di Brivio, dei cartelli con la scritta "caccia e pesca riservata Mauri"; poichè si ritiene che tali segnali siano di pregiudizio ai diritti di pesca posseduti dal Comune di Brivio, se ne chiede la rimozione.

  • Serie di documenti.

Convenzione d'affitto (documento dettagliato delle condizioni) e relativa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Municipale (1913). Verbale del consiglio comunale in data 23 dicembre 1913: Aggiunta al Regolamento affitto del Diritto di pesca: - Permessi annui a privati per l'uso della canna, del lacero, della spuerna, della fioccina e della tirlindana, esercitati in acqua e con facoltà di farsi coadiuvare da una persona, sono fissati a lire 8; lire 1 per due giornate e lire 2 per otto giornate; - rispetto alla domanda della Società pescatori di poter regolare i permessi di pesca anche ad estranei della Società stessa, la Giunta specifica che è competenza del Comune, tenuto fermo che la società concessionaria non può negare permessi a chi ne faccia richiesta, osservi la tariffa ed esoneri il Comune da ogni obbligo di vigilanza e responsabilità.

Lettera della Società pescatori alla Giunta (30 dicembre 1913): a proposito della suddetta deliberazione, essa è in contraddizione con il contratto d'affitto del 1905, in cui si specifica che la Società subentra completamente al Comune nei diritti di godimento e riserva dell'esercizio di pesca; che è concesso alla Società il subaffitto e il rilascio di permessi temporanei e al Comune non spetta che rilasciare il benestare. La Società non vuole nuovi pescatori professionisti, ma non intende impedire ai dilettanti uno "sport igienico e che non può arrecare danni gravi ai professionisti", pertanto comunica che continuerà a concedere permessi annuali per tirlindana, sia a coloro che da anni pescano in tal modo, sia permessi temporanei ad estranei, ma non rilascerà mai permessi per spaverne e reti di qualunque genere. La Società elaborerà a tal proposito uno specifico regolamento e nominerà a proprie spese una guardia giurata. In data 25 maggio 1915 la Giunta delibera di concedere al massimo otto giorni di proroga alla Società pescatori, insolvente nel pagamento dell'affitto. In data 29 luglio 1916 la Sotto Prefettura scrive al sindaco, pregandolo di voler comunicare al Sig. Dozio Carlo, che non può essere accolto il suo ricorso a proposito del rilascio della licenza di pesca, in quanto "vigendo l'attuale convenzione con la cooperativa pescatori, a quest'ultima solamente è riservato concedere i permessi di pesca senza esserne obbligata". Il Prefetto però rileva che in sede di rinnovo della convenzione il Comune dovrà provvedere "a che meglio siano rispettati i diritti di uso dei Comunisti"; in realtà, in data 4 maggio il Comune aveva specificato al Prefetto che esso intendeva impossibile il rifiuto di concedere licenze, ma i pescatori avevano ottenuto ragione in base al contratto del 1905.

In data 21 settembre 1914 la Società Pescatori scrive alla Giunta municipale per denunciare che in località Regna (?) d'Adda, nel punto denominato "sotto le noci", un colono del Sig. Silvio Corazza, su terreno di proprietà del medesimo, ha costruito una nuova siepe; il Sig. Cantù Battista, membro della Società, si trova leso nei suoi diritti; inoltre il colono si è anche appropriato indebitamente di alcune reti dello stesso; si chiede che il Corazza sia diffidato a far togliere "il nuovo abusivo edificio di pesca". Cantù Giambattista scrive alla Giunta Municipale, comunicando di aver fatto regolare denuncia ai Carabinieri a proposito delle "manomissioni continue perpretate dai dipendenti del Sig. Corazza Silvio alla siepe detta delle noci, e delle minacce a mano armata che quattro degli stessi dipendenti ebbero, la sera del 16 corrente, a proferire contro mio figlio Emilio"; lo scrivente si mostra convinto che vi è la volontà di obbligare il Sig. Corazza a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti la riserva di pesca del Comune di Brivio e le reti di proprietà dei pescatori, anche se "da parecchi anni si rubano reti e pescagione senza che il Comune sia mai intervenuto a far rispettare i propri diritti" (20 agosto 1916). Segue lettera del sindaco al Corazza perchè inviti i propri contadini a rispettare il diritto di pesca del Comune di Brivio (6 settembre 1916).

  • 49.11.1.3: Disciplina della pesca nel lago di Brivio

Il fascicolo contiene due documenti (1916).

Contravvenzione della Pretura del mandamento di Merate-Brivio nei confronti di Milani Francesco fu Antonio di Valgreghentino. Lettera di un residente in Comune di Montemarenzo al sindaco di Brivio, in risposta ad altra lettera in cui si suppone gli venissero contestate delle irregolarità e chiesto di vigilare sui pescatori abusivi: "io credo di rispettare assai di più i diritti di pesca che i pescatori la mia proprietà. Quanto poi a farli rispettare non sono obbligato a fare il guardiapesca".

Dall'anno 1921 all'anno 1945

  • 67.11.1.3: Affitto del diritto di pesca per il novennio 1922/1930 alla Società Pescatori
  • 68.1.9.1: Composizione vertenza tra la Società Pescatori ed i sigg. Villa di Bolona e Bonfanti Battista per il diritto di pesca
  • 69.11.1.5: Disciplina della pesca nel lago di Brivio, diritti – permessi
  • 71.11.1.1: Istanza al Ministero dell’Economia Nazionale per il riconoscimento dell’accertato ed esercitato diritto di pesca sul lago di Brivio
  • 73.11.1.1: Disciplina della pesca nel lago di Brivio – permessi – diritti – gare – varie
  • 74.6.4.1: Proposta di ricompensa al valor civile al pescatore Mandelli Giovanni per il salvataggio nell’Adda del bambino Panzeri Edoardo

Serie di documenti (1926-1928). Verbale dei Carabinieri relativo all'accaduto. Alle ore 14.30 del 5 maggio 1926, mentre i due fratellini Panzeri Edoardo e Giuseppe, di cinque e tre anni "si trastullavano sulla via dell'argine destro del fiume Adda, il Giuseppe, passando tra i ferri posti a riparo, cadde nell'acqua corrente, a quel punto alta m. 3". (in documento della Sotto Prefettura ad essere caduto in acqua risulta Edoardo). Inizialmente si accorgono dell'accaduto un gruppo di donne intente a lavare, che chiamano disperatamente aiuto gridando. Il bambino è trasportato dalla corrente per una trentina di metri; a due metri dal ponte di Brivio, ove la corrente va rapidamente aumentando, il pescatore Mandelli Giovanni di Carlo e fu Pozzoni Clementina, nato a Brivio il 20/9/1898, "scorto il naufrago e pensato che il perdere un solo istante costava la vita di un bambino, sfidò il pericolo, gettandosi vestito nel fiume ed a nuoto raggiunse il piccino riuscendo a trarlo in salvo". Il bambino, dopo le cure del medico locale, è risultato fuori pericolo. Segue l'elenco dei testimoni presenti. 27 giugno 1926: il Comune trasmette alla Sotto Prefettura deliberazione della Giunta, con allegata attestazione dei testimoni presenti al fatto, intesa ad ottenere una degna ricompensa al Mandelli. Si comunica che "lo stesso pescatore è di poverissime condizioni finanziarie, tanto è vero che dovette appena uscito dall'acqua, mettersi a letto per mancanza di indumenti di vestiario per il ricambio". 6 aprile 1927: il Prefetto comunica al Podestà che il Re ha concesso a Giovanni Mandelli la medaglia di bronzo al valor civile.

28 giugno 1927: nel trasmettere all'interessato la medaglia, il Podestà porge il suo plauso "che vuol essere incitamento a voler sempre e dovunque dimostrare abnegazione ed amore del prossimo". 9 marzo 1928: il Prefetto comunica al Podestà che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, ha deliberato di concedere a Giovanni Mandelli lire 300.

  • 75.11.1.5: Adesione al costituendo consorzio per la tutela della pesca sul lago di Como – statuto – regolamento

Serie di documenti (1926). 31 marzo: comunicato (prestampato) al sindaco di Brivio, da parte dell'amministrazione provinciale di Como. "Il Governo Nazionale promuovendo la fortunata battaglia per il grano segnò l'impulso per affrettare ed intensificare il ritmo della produzione in ogni campo, perchè la Nazione si liberi dall'asservimento verso l'estero al quale la costringe la mancanza di materie prime, perchè possa bastare a se stessa: fatale necessità alla quale la spinge il rapido accrescere di questa nostra forte stirpe Italica tendente verso più alti destini, costretta fra troppi angusti confini, ed ora duramente compressavi da ostili divieti d'emigrazione e di importazione di nostri prodotti. L'invito e l'incitamento fu raccolto anche da insigni cultori della pesca che, riuniti nella Sezione pesca del Comitato Nazionale Scientifico-Tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'Industria italiana, sotto l'insegna "Dopo la battaglia del grano tutti per la pesca!" bandirono con fede e con calore la santa crociata per il ripopolamento delle nostre acque, le quali, se coltivate intensamente, possono dare tre giorni di pesce alla settimana per abitante, in luogo dei due o tre al mese che ora soltanto producono". Poichè una rigorosa vigilanza è ritenuta mezzo fondamentale di tutela e poichè il coordinamento di più Comuni e di più enti è ritenuto essenziale in tal senso, nasce un Consorzio per la tutela della pesca sul lago di Como, che estende la sua azione anche alla parte italiana del lago di Lugano, ed al fiume Adda, riconosciuta con Decreto Prefettizio del 3 febbraio 1926 ed eretta in Ente Morale. Della stessa fanno parte la Provincia, le camere di commercio di Como e di Lecco, la Società Lombarda per la Pesca e l'Acquicoltura, la Federazione Provinciale degli Enti Autarchici, i Comuni di Como, Lecco, Bellagio, Bellano e Cernobbio, nonché alcune ditte private. Si invita pertanto lo stesso Comune di Brivio a prendervi parte e a partecipare alla riunione indetta il 18 aprile presso il broletto di Como. Consorzio Lacuale di Como. Statuto, Regolamento, Preventivo. Tipografia Editrice Ostinelli, Como, 1926. 31 marzo: lettera al sindaco dal presidente, Paolo Ajroldi di Robbiate, della federazione provinciale comasca enti autarchici con ulteriore invito all'adesione. 14 aprile: lettera del sindaco all'Ajroldi: egli si trova impossibilitato a partecipare all'incontro suddetto, in quanto ha precedentemente promesso di accompagnare alla sede di Crema il nuovo Vescovo, S. Ecc. Mons. Montanelli, già preposito della pieve di Brivio; invierà però un assessore in sua rappresentanza.

  • 77.11.1.5: Corrispondenza per il consorzio per la tutela della pesca
  • 79.11.1.7: Disciplina della pesca nel lago di Brivio – permessi – divieti – corrispondenza varia
  • 81.11.1.10: Disciplina nella pesca nel lago di Brivio – permessi – divieti – corrispondenza varia
  • 83.11.1.7: Decreto Ministeriale 14.1.1930 di conferma del decreto prefettizio 5.7.1886 n. 2695 del diritto esclusivo del Comune di Brivio di pesca nel fiume Adda (lago di Brivio)

Il fascicolo contiene anche quali allegati: editto 9.5.1759 vietante ai bergamaschi di pescare nel fiume Adda e nel lago di Brivio; istromento 23 Luglio 1772; elenco delle barche 25 Giugno 1782; istromento 30.12.1879 del notaio Resinelli di acquisto dei diritti di pesca; decreto 5.7.1886 della Prefettura di possesso goduto dal Comune e dei diritti di pesca dichiarati

  • 83.11.1.8: Corrispondenza con il consorzio per la tutela della pesca
  • 83.11.1.9: Atti vari riguardanti la tutela della pesca nel lago di Brivio
  • 83.11.1.10: Guardiapesca Manunta Salvatore
  • 89.11.1.7: Affitto del diritto di pesca nel lago di Brivio per il triennio 1.1.1932/31.12.1934 alla società pescatori
  • 89.11.1.8: Bollatura delle barche

Documento singolo (1932). Lettera del Podestà al Corpo Reale Genio Civile. Al Comune di Brivio si sono presentati diversi pescatori, dopo aver avuto invito verbale da incaricato del Genio Civile, affinchè i detentori di barche si recassero a Trezzo dove un agente avrebbe provveduto alla bollatura di targa in legno. Il Podestà sottolinea l'opportunità che i numerosi barcaioli di Brivio, soprattutto i pescatori, non debbano impiegare un'intera giornata per recarsi a Trezzo, distante più di 20 Km e senza mezzi diretti di comunicazione. Il Podestà ritiene che i proprietari di barche sarebbero disposti a rimborsare eventuale differenza di spesa per avere l'agente a Brivio.

  • 89.11.1.9: Servizio di guardiapesca e campestre
  • 92.11.1.15: Disciplina della pesca nel lago di Brivio
  • 95.11.1.14: Contravvenzione di pesca

Serie di documenti (1934). 31 gennaio: Lettera del Podestà al Presidente Provinciale Consorzio Pesca. Il pescatore Mandelli Giuseppe è stato sorpreso il giorno precedente in località Fornasetta del Lago di Brivio, con licenza scaduta il 26 gennaio e il guardiapesca ha elevato contravvenzione. Il Podestà inoltra preghiera, affinchè la contravvenzione sia resa nulla, in considerazione del fatto che il ritardo nel rinnovo della licenza "è causato dalle condizioni di assoluta povertà del pescatore stesso, il quale è carico di famiglia (moglie e sei figli) e si trova in condizioni di vera indigenza".

2 febbraio: il suddetto Presidente risponde al Podestà che, poiché la guardia ha già presentato alla Pretura il verbale, non è possibile ritirarlo, ma il Mandelli può ottenere di pagare il meno possibile presentando oblazione in carta da bollo da lire 3 alla Prefettura. Il Presidente si rende disponibile a trasmettere lui stesso la domanda, interponendo volentieri i suoi "buoni uffici" ("Il Mandelli Giuseppe è pescatore di professione ed appartiene ad antica famiglia di pescatori…"). La pratica va a buon fine e il pescatore è tenuto a pagare il minimo della contravvenzione.

  • 97.11.1.13: Tariffa dei permessi di pesca sul lago di Brivio
  • 99.11.1.2: Disciplina della pesca nelle acque dolci – licenze – permessi
  • 99.11.1.3: Affitto del diritto di pesca nel lago di Brivio per il triennio 1.1.1936/31.12.1938 alla soc. Pescatori di Brivio
  • 101.11.1.11: Disciplina della pesca nel lago di Brivio – programmi ittiogenici, gare, permessi e licenze varie

104.11.1.8: Modifica dello statuto della società pescatori di Brivio Serie di documenti (1932-1938). 9 gennaio 1932: Costituzione di Consorzio, redatto e registrato dal notaio di Merate Antonio Berera fu Antonio. 9 dicembre 1935: verbale di adunanza dell'Assemblea Consorziale dei pescatori di professione di Brivio. Si decide la modifica dell'art. 5 dello Statuto che definisce il diritto di pesca personale e non trasmissibile: l'Assemblea ritiene che a seguito di esso "vecchie famiglie di pescatori verrebbero totalmente escluse da un diritto acquisito" e dunque delibera di sostituirlo come segue: "Il diritto di pesca derivante a ciascun consorziato per effetto del presente atto deve ritenersi strettamente personale e trasmissibile in linea diretta da ciascun socio ad uno dei propri eredi. Pertanto un figlio ed un nipote subentra di diritto nel Consorzio per la morte del genitore o nonno, purchè soci". 19 maggio 1938: il succitato articolo è stato ulteriormente specificato con l'aggiunta di quanto segue: "Inoltre possono essere ammessi nel Consorzio i figli dei pescatori, oppure pescatori che abbiano appartenuto alla Società, semprechè tanto i figli, come i pescatori già appartenenti alla Società, siano bene accetti ai Soci. Dette ammissioni nella Società debbono essere singolarmente deliberate in adunanza e la validità di accettazione sarà confermata da votazione segreta con maggioranza di un voto della metà dei pescatori presenti".

  • 104.11.1.9: Disciplina della pesca nel lago di Brivio – permessi – divieti – multe – bollatura delle reti – gare – corrispondenza varia
  • 105.5.1.1: Affitto del diritto di pesca sul lago di Brivio, di proprietà del Comune, per il triennio 1.1.1939 – 31.12.1941 al consorzio pescatori di Brivio
  • 106.10.5.1: Istituzione, con sede in Milano, del consorzio dell’Adda per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como
  • 107.11.1.8: Disciplina della pesca nel lago di Brivio
  • 109.11.1.1: Disciplina della pesca nel lago di Brivio – permessi – gare – diritti - norme
  • 111.11.1.1: Concessione di piscicoltura al rag. Giulio Lazzari
  • 113.11.1.1: Permessi di pesca – diritti - disciplina
  • 115.11.1.3: Disciplina della pesca nel lago di Brivio

Dall'anno 1946 all'anno 1960

  • 121.11.1.1: Disciplina della pesca in acque dolci
  • 125.11.1.3: Disciplina della pesca – bollatura delle reti – permessi
  • 128.11.1.4: Disciplina della pesca – programma opere ittiogeniche – obbligo dei segnali delle riserve di pesca – licenze
  • 131.11.1.7: Concessione di un tratto di lago da adibire a riserva di pesca e di ripopolamento all’associazione pescatori sportivi Bergamo e sue Valli – sezione di Calolziocorte

Serie di documenti (1948-1949). Ripetuti richiami al Comune di Brivio, da parte del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca delle province di Como e Sondrio, affinchè lo stesso Comune proceda al versamento di 11.440 lire a rimborso delle spese per cessione avanotti di pesce persico per semina durante la campagna ittiogenica 1947-48 e di 4000 lire quale residuo per la campagna ittiogenica 1946-47. Il Comune risponde in modo fermo: "E' possibile aggiungere al danno le beffe?". Il Sindaco sottolinea che in sede di accettazione del contributo in data 29/12/1947 si era preso accordo che si sarebbe soprasseduto all'onere delle semine per l'anno 1948 in relazione al grave danno subito dal Comune di Brivio sul proprio diritto di pesca in seguito ai lavori del Consorzio dell'Adda; con altra lettera il Comune illustra nuovamente la situazione della riserva di pesca "limitata al solo canale navigabile del fiume a seguito del prosciugamento di oltre 200 ettari di paludi pescosissime"; si rileva dunque la quasi inutilità della semina degli avanotti che non possono stanziarsi data la corrente del fiume e del contributo dato ai pescatori di lire 11.000 annue; gli stessi dunque non intendono sottosporsi ad altri oneri, ma anzi hanno reclamato con ricorsi presentati alla Prefettura di Como, i danni a loro arrecati dal Consorzio dell'Adda. Da lettera del 23 settembre 1949 del Sindaco di Brivio al Sindaco di Airuno si evince che alcuni pescatori dilettanti di Airuno si sono rifiutati di pagare il diritto di pesca al Comune di Brivio, a seguito dei contributi sensibilmente aumentati da parte del Consorzio.

  • Serie di documenti (1948-1958).

Nel 1948 l'Associazione Pescatori Sportivi "Bergamo e sue Valli - Sezione autonoma Calolziocorte" chiede le venga concesso, allo scopo di costituire una riserva di pesca e di ripopolamento sul fiume Adda, il tratto di fiume da 100 m a valle del Ponte di Lavello, fino al Foppone, ossia circa Km 1 di fiume. Si rende noto che anche la Ditta Biffi, Monti e Corti di Lecco ha concesso all'associazione un tratto di fiume e si chiarisce che ne deriverà un utile indubbio anche al Comune di Brivio, in quanto saranno seminate molte migliaia di avannotti annualmente e sarà esercitata sul fiume una rigorosa sorveglianza. Si chiede inoltre che la concessione abbia durata di nove anni con diritto di rinnovo. Nella riserva sarà assolutamente vietato fare uso di reti e sarà concessa solo la pesca sportiva dalla riva, trattandosi di ripopolamento: i pescatori di Brivio potranno pescare nella Riserva unicamennte con la canna dalla riva, così come i pescatori dell'Associazione potranno pescare solo nello stesso modo sul resto di fiume appartenente al Comune di Brivio. In data 18 gennaio 1949 viene comunicato all'Associazione che il Consiglio Comunale ha espresso il parere che il Comune non debba rinunciare ad alcun diritto di pesca, pur concedendo la semina degli avanotti nella località richiesta "per la quale se viene effettuata questo Comune non può che sentitamente ringraziare". Come ragione si adduce il fatto che a seguito dello sbarramento di Olginate l'unico tratto ancora un po' pescoso del fiume è proprio quello richiesto dall'Associazione. A seguito del rifiuto e del rinnovato interesse espresso dall'Associazione, si stabilisce che in data 6 marzo 1949 avrà luogo in Municipio una riunione in cui alcuni membri dell'Associazione stessa sono invitati ad esporre i vantaggi che potrebbero derivare ai pescatori di Brivio. In data 14 marzo 1949 il Sindaco comunica all'Associazione che la richiesta è stata accolta, secondo le condizioni espresse in uno schema di convenzione che viene allegato. Non brevi sono le trattative per arrivare ad un accordo definitivo (Deliberazione del Consiglio comunale 10 febbraio 1950). Nel corso degli anni in cui l'Associazione è concessionaria del diritto di pesca, non mancano i contrasti. In data 10 agosto 1956 il presidente dell'Associazione si rivolge al Sindaco per lamentare reiterati abusi del guardiapesca, che pretende il pagamento dei diritti di pesca a membri dell'Associazione, che già pagano un canone annuo: "La nostra Associazione...esegue regolare semina di avanotti di trota. Ha fatto nominare due guardiapesca di cui uno Consorziale. Tutto ciò con scopi esclusivamente turistici e sportivi, specie poi per la repressione del bracconaggio con reti ed esplosivi. D'altra parte mi risulta che il Comune di Brivio ha dato tutto il suo bacino idrico in concessione a pescatori di mestiere (il cui solo scopo è il lucro) per un canone che è infinitamente inferiore proporzionalmente al nostro". Del guardiapesca ci si serve "quasi unicamente per esigere i contributi del permesso giornaliero da appassionati della lenza che fanno chilometri per pescare quasi nulla". In data 7 gennaio 1958 il Sindaco scrive alla Società, rilevando che non ha ottenuto nessuna domanda di rinnovo della concessione; ritiene dunque che la società stessa non intenda continuare nell'affitto.

  • 134.11.1.6: Programma pesca e opere ittiogeniche – regolamentazione – diritti
  • 137.11.1.6: Disciplina della pesca
  • 141.10.10.1: Opposizione alla domanda della ditta Pellegrini di Cisano Bergamasco tendente ad ottenere la concessione per la costruzione di un piccolo bacino ad uso allevamento e riserva di pesca in sponda destra dell’Adda
  • 142.11.1.6: Disciplina della pesca in acque dolci – bollatura delle reti – permessi – licenze
  • 145.11.1.6: Disciplina della pesca in acque dolci
  • 145.11.1.7: Convenzione del diritto di pesca per il novennio 1.1.1953 – 31.12.1961 alla soc. pescatori di Brivio
  • 149.11.1.4: Itinerario del controllo delle reti
  • 149.11.1.5: Riordinamento degli usi civici
  • 152.11.1.5: Disciplina della pesca – controllo delle reti – licenze
  • 152.11.1.6: Riconoscimento dell’uso civico di pesca nel tratto di fiume Adda denominato “Lago di Brivio” a favore degli abitanti di Brivio
  • 155.11.1.5: Disposizioni che regolano la pesca nel fiume Adda
  • 158.11.1.8: Disciplina della pesca nel lago di Brivio
  • 163.11.1.5: Disciplina della pesca nel lago di Brivio
  • 168.11.1.4: Disciplina della pesca
  • 176.11.1.3: Disciplina per la pesca in acque dolci

Dall'anno 1961 all'anno 1981

  • 177.1.9.1: Vertenza con SpA Brambilla per danni arrecati agli edifici di pesca – spese di ripristino
  • 180.11.1.3: Disciplina della pesca nel lago di Brivio
  • 186.11.1.5: Rinnovo alla soc. pescatori di Brivio della convenzione del diritto di pesca per il periodo 1.1.1962 – 31.12.1970 – n. 387 di rep.
  • 186.11.1.6: Disciplina della pesca in acque dolci
  • 191.11.1.7: Disciplina della pesca nel lago di Brivio – permessi – licenze – controllo delle reti
  • 195.11.1.4: Domande al competente ministero dell’agricoltura e foreste per autorizzazione e contributo per la costruzione bacini per l’allevamento del pesce
  • 195.11.1.5: Elenco degli edifizi, tresande, roste ad uso pesca esistenti sul così detto lago di Brivio (dati riferiti al 1880)
  • 195.11.1.6: Richiesta della soc. Pescatori di concessione diritto di pesca sul fiume Adda, nel tratto ex tiro a segno Cà Rotta (negativo)
  • 195.11.1.7: Disciplina della pesca – campagna ittiogenica – licenze – permessi – controllo delle reti
  • 200.11.1.3: Disciplina della pesca nel fiume Adda – licenze – controllo delle reti – campagna ittiogenica
  • 205.11.1.2: Disciplina della pesca in acque dolci – licenze
  • 209.11.1.1: Disciplina della pesca nel fiume Adda – licenze – permessi – controllo delle reti
  • 214.10.10.1: Decreto del genio civile di concessione alla ditta Mandelli Innocente di costruire un ricovero per barche da pesca sulla sponda destra del fiume Adda
  • 214.11.1.1: Aggiornamento tariffa per il diritto di pesca sul lago di Brivio
  • 214.11.1.2: Disciplina della pesca nel fiume Adda – licenze – semine avanotti – controllo delle reti
  • 219.11.1.2: Disciplina della pesca nel fiume Adda – licenze – semina – campagne ittiogeniche
  • 223.11.1.3: Disciplina della pesca – semine – licenze – permessi – gare
  • 227.11.1.1: Conduzione diretta del diritto di pesca da parte del Comune
  • 227.11.1.2: Regolamento per il diritto di pesca di proprietà comunale
  • 227.11.1.3: Disciplina della pesca nel lago di Brivio – controllo delle reti – semine – licenze
  • 236.11.1.2: Disciplina della pesca – licenze – permessi – bollatura delle reti – semine
  • 236.11.1.3: Registro delle licenze di pesca e caccia dal 1969 al 1972
  • 245.11.1.1: Abrogazione del regolamento comunale sulla pesca nel fiume Adda
  • 245.11.1.2: Guardiapesca Bossi Rodolfo
  • 245.11.1.3: Disciplina della pesca – licenze – semine – gare sportive – controllo delle reti
  • 250.11.1.2: Disciplina della pesca – semine ittiche – licenze – controllo delle reti
  • 255.11.1.3: Modifica regolamento comunale della pesca e adeguamento delle tariffe
  • 255.11.1.4: Disciplina della pesca – semine ittiche – controllo delle reti – permessi - gare
  • 263.11.1.2: Disciplina della pesca in acque dolci – licenze – autorizzazioni varie – semine ittiche
  • 267.11.1.3: Disciplina della pesca in acque dolci – rilascio licenze – autorizzazioni varie – semine ittiche
  • 272.11.1.1: Disciplina della pesca sul fiume Adda – bollatura delle reti – semine ittiche - manifestazioni
  • 280.11.1.1: Regolamento e tariffe della pesca nel fiume Adda
  • 280.11.1.2: Disciplina della pesca nelle acque dolci – licenze – semine ittiche – gare
  • 287.11.1.2: Disciplina della pesca nel fiume Adda – licenze – gare – semine ittiche
  • 293.11.1.2: Disciplina della pesca nelle acque dolci

Alcuni dei documenti regestati descrivono chiaramente il percorso attraverso il quale il Comune di Brivio è divenuto titolare dei diritti di pesca sul cosiddetto Lago di Brivio, fin dal 1600. Ciò che risulta evidente è in particolare la necessità di definire precisamente il confine sulla sponda bergamasca, un confine nuovamente evidenziato nelle mappe catastali a inizio Novecento e segnalato con la posa di appositi cartelli, che tengono conto anche delle zone coperte dall'acqua durante le esondazioni del fiume. Non è dunque un caso che nella ricca documentazione relativa alla violazione delle norme sulla pesca e conseguenti contravvenzioni, spesso i multati siano individui della sponda bergamasca che paiono non volersi rassegnare ad avere a due passi da casa delle acque nelle quali non possono pescare: i verbali dei guardiapesca restituiscono vivaci scene di botta e risposta in cui compaiono pescatori spesso ben poco intimoriti dell'autorità costituita e comunque assai lesti nel darsi alla fuga. Altra parte della documentazione mette, invece, in luce quali disagi, nel corso del tempo, si trovano ad affrontare i pescatori, che sono più volte definiti come poveri ed indigenti e che appaiono spesso inascoltati nelle loro rimostranze verso l'autorità. Grande danno all'attività della pesca deriva nella prima metà dell'Ottocento dalla rimozione di qualsiasi ostacolo sul corso dell'Adda, per evitare l'esondazione del fiume: le gueglie che si presentavano come indispensabile strumento di pesca sono spazzate via nel tratto da Lavello a Brivio. In seguito i tentativi di regolamentazione della pesca da parte delle istituzioni si scontrano più volte con le problematiche pratiche che i pescatori si trovano ad affrontare; a livello locale nel 1902 la Società briviese dei pescatori di professione stringe una convenzione ed un contratto d'affitto con il Comune di Brivio per la gestione dei diritti di pesca. In epoca fascista, al grido "Dopo la battaglia del grano, tutti per la pesca!", si cerca di ottenere dalle povere reti dei pescatori un vantaggio per l'intera fragile economia nazionale, mentre negli anni '40 ancora si discute perché il "Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca delle province di Como e Sondrio", pretende cifre esorbitanti per la semina di avanotti nell'ambito di una campagna di ripopolamento ittico; i pescatori di Brivio si trovano, però, in grave difficoltà, a seguito dei lavori del Consorzio dell'Adda che ha voluto l'edificazione della diga di Olginate: i cambiamenti alla fauna lacuale conseguenti a questa grande opera renderanno ben presto impossibile la pesca quale attività di sussistenza.

Brivio e il suo fiume: bibliografia ragionata

  • B. Finolli, Igilda di Brivio, Milano 1837*
  • G. Dozio, Notizie di Brivio e sua pieve, Milano 1858
  • C. Cantù, Storia di Como e sua provincia, 1859, rist. anastatica Brescia 1975, in particolare pp. 957-962 e pp. 766-767
  • I. Cantù, Guida pei monti della Brianza e per le terre circonvicine, 1873, rist. anastatica Vimercate * 2002, in particolare pp. 56-59
  • G. B. Viganò, M. C. Parisi Castelli, Brivio ieri e oggi, Brivio 1979
  • M. Pirovano, Pescatori di lago: storia, lavoro, cultura sui laghi della Brianza e sul Lario, Oggiono 1996
  • S. Brigatti, Economia e società a Brivio tra Ottocento e Novecento, tesi di laurea, Prof. Roberto Romano, Anno Accademico 2000-2001
  • N. Perego, Homini de mala vita: criminalità e giustizia a Lecco e in terra di Brianza tra Cinque e Seicento, Oggiono 2001, in particolare pp. 136-146
  • L. Brusetti, M. Cogliati, La Vergine del fiume. La festa dell'Addolorata nella storia di Brivio, Cisano Bergamasco 2005*
  • M. Pirovano, Sant'Antonio Abate. La festa di Brivio e la devozione diffusa, Brivio 2003*

Realizzato nel 2009-2012 nell'ambito del progetto Vestire i paesaggi.

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