Requisiti per gli ecomusei riconosciuti dalla Regione Lombardia 2022

Centro di documentazione e informazione dell'Ecomuseo delle Grigne

ALLEGATO A

AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO REGIONALE DEGLI ECOMUSEI IN LOMBARDIA

Indice

PREMESSA

La l.r. 25/2016 all’art. 19 definisce gli ecomusei come “istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all’interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni”. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l’attività al fine di conservare e rinnovare l’eredità culturale vivente di determinati territori e delle popolazioni che li abitano, di favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale, di salvaguardare i paesaggi tipici lombardi e di valorizzare la diversità culturale dei luoghi. Favorisce lo sviluppo dell’attività in rete e l’utilizzo di risorse della Unione europea, nazionali e private a sostegno degli ecomusei. Ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento, l’ecomuseo deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di cui al presente documento.

PREREQUISITO

L’ecomuseo dovrà garantire un contatto telefonico e di mail (oltre che di posta elettronica certificata) attraverso il quale sia raggiungibile per qualsiasi richiesta di informazione. E’ necessario in particolare segnalare un contatto del coordinatore dell’ecomuseo, soggetto privilegiato nella comunicazione tra ecomuseo e gli uffici regionali preposti a seguire la tematica ecomuseale.

AMBITO I – ISTITUZIONE

La costituzione di un ecomuseo deve essere espressa attraverso un atto istitutivo e un regolamento. Possono costituire un ecomuseo:

  • enti locali, in forma singola o associata;
  • associazioni;
  • fondazioni;
  • istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro.

Requisito minimo 1 - Atto istitutivo e Regolamento

L’ecomuseo deve essere dotato di un atto istitutivo specifico che indichi la natura di organismo permanente e senza scopo di lucro. L’atto istitutivo deve contenere il nome, il marchio, la sede legale e istituzionale, la missione, la modalità di gestione prescelta (che garantisca la continuità temporale della propria azione sul territorio) e la/le caratteristiche specifiche dell’ecomuseo, il patrimonio culturale e paesaggistico che si intende curare, gestire, valorizzare e salvaguardare con la partecipazione attiva della comunità. L’ecomuseo deve essere dotato di specifico regolamento scritto, che indichi la modalità di gestione, nonché le regole di funzionamento e di programmazione delle attività e

  • le modalità di pianificazione partecipata e programmazione delle attività ecomuseali;
  • le modalità di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale per la realizzazione del piano di azione anche tramite l’utilizzo di risorse della Unione europea, nazionali e private a sostegno degli ecomusei;
  • le modalità di coinvolgimento e partecipazione attiva della popolazione e degli altri soggetti operanti sul territorio.

Requisito minimo 2 – Consenso libero e informato

L’istituzione dell’ecomuseo deve essere espressione di un ampio riscontro di partecipazione da parte della comunità e dei soggetti pubblici e privati che la compongono. La popolazione locale, così come le istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, gli enti e le associazioni locali, le realtà economiche, ed eventualmente persone singole coinvolte, sono chiamati a esprimere con il loro libero, preventivo e informato consenso la loro adesione al progetto ecomuseale. Il consenso può essere espresso attraverso gli strumenti che si ritengono più idonei e rappresentativi di questa volontà (semplici lettere, adesioni formali, convenzioni, patti di collaborazione, firme di cittadini ecc.).

Requisito minimo 3 - Sede

Per dare garanzia di stabilità e continuità all’azione dell’ecomuseo, lo stesso, deve avere la proprietà o disponibilità di una sede stabile identificabile e riconoscibile. Nel caso in cui la sede non sia di proprietà, la sua disponibilità deve essere garantita da specifici atti formali, che ne assicurino una ragionevole durata nel tempo.

Requisito minimo 4 - Denominazione e marchio

L’ecomuseo deve avere una denominazione esclusiva e originale, nonché un marchio e un logo che lo caratterizzino. L’ecomuseo deve utilizzare, in tutte le iniziative che intende promuovere la denominazione esclusiva e il marchio.

AMBITO II – PROGETTO ECOMUSEALE

Il patrimonio ecomuseale è costituito dall’eredità culturale vivente e dai beni culturali, materiali, immateriali e del paesaggio presenti sul territorio di riferimento. Il patrimonio ecomuseale è espressione dell’ambiente e dei modi di vita e delle loro trasformazioni. Il patrimonio ecomuseale è espressione della cultura della comunità locale e pertanto la sua individuazione deve derivare dalla partecipazione della popolazione.

Per ottenere il riconoscimento regionale è necessario produrre un progetto ecomuseale complessivo e sostenibile che, a fronte di uno studio preliminare, definisca:

  • il territorio di riferimento;
  • il patrimonio culturale e paesaggistico, materiale e immateriale che si intende salvaguardare;
  • il personale dedicato alle attività ecomuseali;
  • le attività realizzate nel periodo antecedente la domanda di riconoscimento;
  • gli obbiettivi strategici che si intendono perseguire attraverso una pianificazione delle attività.

Requisito minimo 5 - Territorio

L’ecomuseo deve essere riferito a uno specifico territorio ben identificato e circoscritto, contraddistinto da una storia e da un’identità culturale, sociale ed economica definita e omogenea L’ecomuseo è espressione di questo territorio e ne rappresenta le identità culturali, avendo come riferimento la comunità.

L’ area territoriale deve essere individuata attraverso i seguenti elementi:

  • delimitazione dell’area territoriale, individuata mediante cartografie (preferibilmente anche digitali e georeferenziate);
  • storia del territorio e sue trasformazioni;
  • elementi identitari contemporanei;
  • elementi culturali, paesaggistici, ambientali e socio-economici che siano specifici

dell’area prescelta nonché l’eredità culturale vivente che la caratterizza rispetto ad altri contesti territoriali;

Al fine di evitare sovrapposizioni, su ciascun territorio non può essere riconosciuto più di un ecomuseo.

Requisito minimo 6 – Patrimonio

L’ecomuseo deve indicare il patrimonio culturale e paesaggistico, materiale e immateriale, che intende curare, gestire, salvaguardare e valorizzare con particolare riguardo all’eredità culturale vivente.

Il patrimonio dell’ecomuseo deve essere:

  • individuato in modo partecipato, ad esempio attraverso la realizzazione della mappa di comunità;
  • mappato cartograficamente (preferibilmente anche in formato digitale e georeferenziato);
  • strutturato per tematiche principali, associate alle specificità dell’ecomuseo;
  • organizzato in itinerari culturali (ai sensi dell’art 20 comma 1 della L.R. n°25 del 7 ottobre 2016) con attenzione all’integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, e dei beni culturali di rilevanza storico-

architettonica e monumentale.

Requisito minimo 7 - Personale dell’ecomuseo

Le funzioni dell’ecomuseo possono essere attuate solo a condizione che siano presenti professionalità qualitativamente e quantitativamente adeguate, per capacità e responsabilità, al suo funzionamento, anche in convenzione con altri soggetti. L’ecomuseo deve garantire la presenza di un esperto, con funzioni di coordinatore/referente dell’ecomuseo, che sia responsabile del coordinamento dell’attività dell’ecomuseo e che abbia la funzione di referente diretto fra ecomuseo, istituzioni e popolazione.

L’esperto dovrà dimostrare, attraverso il proprio curriculum vitae e studiorum, la competenza tecnico-scientifica adeguata alla gestione dell’ecomuseo. Le responsabilità assegnate al coordinatore dovranno essere contenute in un atto formale di incarico. L’ecomuseo deve garantire la presenza di risorse umane, anche su base volontaria, che collaborino allo sviluppo delle attività ecomuseali, alla realizzazione dei progetti e alla gestione delle strutture.

Si raccomanda che l’ecomuseo si doti di almeno un referente scientifico, che può coincidere con la figura del coordinatore, con comprovate competenze multidisciplinari in relazione alle varie attività dell’ecomuseo.

Requisito minimo 8 – Attività/progetti

L’ecomuseo deve dimostrare capacità di autonomia nella realizzazione dei progetti e capacità di autosostentamento. Ai fini del riconoscimento tali capacità devono essere presenti e documentate dall’ecomuseo attraverso le attività svolte direttamente nel proprio territorio e con il coinvolgimento della popolazione locale, almeno dalla data di formale istituzione. Dovranno essere documentate le attività di promozione, studi e ricerche pertinenti i contenuti e i compiti dell’ecomuseo, nonché attività educative e formative. Le attività dovranno essere sostenute da un adeguato programma di comunicazione e di diffusione. Tali attività dovranno essere valorizzate e costituire il punto di partenza del progetto ecomuseale, richiesto per il riconoscimento. In particolare, le attività previste nel progetto ecomuseale, relative alla cultura tradizionale, alla storia orale, ai saperi locali, ai beni immateriali e, più in generale, ai beni culturali che riguardano la ricerca etnoantropologica, dovranno seguire gli standard tecnici dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia.

Requisito minimo 9 – Strategie e Pianificazione

L’ecomuseo deve realizzare la pianificazione in modo partecipato, concertare il programma annuale e può promuovere Piani integrati della cultura (art.37 l.r.25/2016)

La richiesta di riconoscimento dell’ecomuseo deve contenere una pianificazione di lungo periodo, condivisa con i portatori di interesse e un programma di attività (almeno annuale, meglio se pluriennale) da realizzarsi successivamente alla domanda di riconoscimento, in cui siano definiti gli obiettivi strategici di sviluppo locale sostenibile di tipo sociale, ambientale ed economico con attenzione alle sfide globali quali gli obiettivi di sviluppo 2030 delle Nazioni Unite tra i quali la giustizia climatica.

Il programma deve prevedere:

  • gli obiettivi di tutela e valorizzazione;
  • le procedure, il metodo e le strategie organizzative e di azione;
  • le attività, gli interventi e le iniziative da realizzare;
  • l’attività del centro di informazione/documentazione;
  • le attività di ricerca, educative e culturali coerenti con le finalità e gli aspetti dell’ecomuseo stesso nonché i progetti educativi e didattici;
  • il partenariato con istituzioni scientifiche, università, scuole, musei, parchi, istituti di ricerca e/o conservazione e con associazioni culturali in genere;
  • il piano finanziario di gestione che garantisca l’autosostenibilità;
  • il budget di spesa dell’ecomuseo articolato nelle seguenti voci: risorse proprie, finanziamenti pubblici, finanziamenti privati e prospettive di medio termine;
  • l’individuazione dei partner nella realizzazione dell’ecomuseo e la loro adesione;
  • le aziende che collaborano economicamente con l’ecomuseo;
  • le attività economiche sostenibili che si intende sviluppare;
  • l’offerta turistica;
  • gli edifici, le strutture e siti da valorizzare, i percorsi e gli itinerari di visita, preferibilmente ciclabili e pedonali;
  • la formazione degli operatori, anche volontari;
  • la pianificazione temporale per la realizzazione del programma;
  • il raccordo con gli strumenti di programmazione regionale e locale;
  • le risorse umane e finanziare necessarie per la realizzazione del programma;
  • le modalità di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del programma e degli impatti sullo sviluppo sostenibile indotti dall’operato dell’ecomuseo.

AMBITO III– RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

L’ecomuseo deve essere espressione dei principi di sussidiarietà, sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della popolazione locale. Pertanto l’ecomuseo deve promuovere e favorire processi permanenti di partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali finalizzati alla individuazione, cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale.

Il rapporto con gli istituti culturali e di volontariato presenti sul territorio deve essere individuato e definito, per migliorare la cooperazione e il partenariato.

Requisito minimo 10 - Rapporti con la popolazione

Il consenso sociale e la partecipazione sono prerequisiti imprescindibili per ottenere il formale riconoscimento dell’ecomuseo. La partecipazione concreta della popolazione locale si esprime a infatti a partire dalla creazione stessa dell’ecomuseo attraverso il consenso libero e informato dei soggetti che aderiscono al progetto ecomuseale. L’ecomuseo deve indicare le modalità di coinvolgimento e partecipazione attiva della popolazione locale al progetto ecomuseale, ai vari livelli della scala della partecipazione:

  • informazione;
  • consultazione;
  • concertazione (decisione condivisa);
  • azione condivisa.

L’azione dell’ecomuseo deve compiersi in modo partecipato: l’inventario del patrimonio culturale ad es. può essere costruito attraverso la promozione di laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità, così come la realizzazione di itinerari culturali e la pianificazione delle attività devono vedere la partecipazione fattiva della popolazione alla determinazione delle decisioni assunte. L’ecomuseo può attivare Patti di collaborazione, formali o informali. Requisito minimo 11 - Rapporti con gli enti locali L’ecomuseo deve indicare le modalità di rapporto con gli enti locali, attraverso il coinvolgimento diretto nei propri organi o attraverso accordi e convenzioni per lo sviluppo delle attività.

L’ecomuseo può contribuire a fornire agli Enti preposti alla formazione degli strumenti di pianificazione:

  • l’elenco degli elementi del patrimonio culturale e naturale, individuati con la partecipazione delle comunità, quale patrimonio strategico per conseguire obiettivi di qualità paesaggistica.
  • collaborazione per l’identificazione di elementi di lettura validi delle specificità territoriali e delle caratteristiche identitarie del sistema paesistico, ambientale, insediativo e infrastrutturale.

Requisito minimo 12- Rapporti con istituti culturali, educativi e di volontariato

L’ecomuseo deve indicare le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli istituti culturali ed educativi presenti sul territorio, anche attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni. L’ecomuseo deve indicare il rapporto di collaborazione con soggetti pubblici e altre realtà socio-culturali (come ad esempio musei, biblioteche, archivi, scuole, parchi).

L’ecomuseo partecipa ai tavoli di lavoro dedicati a ecomusei o musei, promossi da Regione Lombardia e può collaborare alle attività promosse dalle reti di ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale.

Requisito minimo 13 - Rapporti con le realtà economiche locali

L’ecomuseo deve sviluppare le relazioni con i soggetti dedicati allo sviluppo economico locale e con gli operatori economico produttivi (artigianato, industria e agricoltura) e dei servizi (es: operatori culturali, turistici e creativi), presenti sul territorio, al fine di contribuire a un progetto di sviluppo coordinato e sostenibile.

Al fine di migliorare la cooperazione e il partenariato, i rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio devono essere attentamente definiti, pertanto, devono essere forniti gli atti (convenzioni, ecc.) che documentano le modalità di coinvolgimento di tali soggetti. L’ecomuseo può incoraggiare l’iniziativa imprenditoriale progettando percorsi di visita integrati che favoriscano la scoperta dei prodotti locali e lo scambio culturale tra visitatori e residenti.

AMBITO IV – INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE

L’ecomuseo deve comunicare con i diversi soggetti presenti sul territorio e può collaborare alle attività promosse delle reti di ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale.

Gli ecomusei devono essere dotati di un centro di informazione/documentazione, e sono tenuti a svolgere e promuovere la ricerca scientifica e didattico-educativa riferita alla storia, all’arte, alle tradizioni locali e all’ambiente, e a diffonderne i risultati, favorendone la divulgazione.

Requisito minimo 14 – Comunicazione

L’ecomuseo deve provvedere a informare la popolazione su tutto ciò che concerne la propria attività e le iniziative promosse. In particolare deve avere attivato forme di comunicazione digitale dedicate e aggiornate (un sito web e/o un account sui social network). L’ecomuseo pubblica con licenza aperta almeno gli elenchi del patrimonio, corredati da schede esplicative; le mappe del patrimonio e del confine dell’ecomuseo e gli itinerari culturali.

Requisito minimo 15 – Centro di informazione/documentazione

L’ecomuseo deve essere dotato di una struttura che funzioni come centro di informazione per la visita all’ecomuseo (può coincidere con la sede dell’ecomuseo); la struttura, che dovrà garantire un’apertura continuativa durante l’anno, con orari da definire e comunicare al pubblico, potrà essere dotata di spazi adeguati per la collocazione di eventuali raccolte e/o spazi espositivi. In tal caso, dovranno essere indicati in modo chiaro i servizi attivati dal centro e le modalità della consultazione della documentazione sia online che in loco.

AMBITO V – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO, MONITORAGGIO E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO REGIONALE

1) Presentazione della domanda

Ai fini della presentazione della domanda l’ecomuseo deve essere istituito da almeno 12 mesi, precedenti la scadenza del bando di riconoscimento, e dimostrare un’attività pertinente alle finalità ecomuseali, di cui all’art. 19 della l.r.25/2016, avviata e strutturata con il coinvolgimento attivo della comunità di riferimento.

Saranno prese in considerazione altresì, realtà ecomuseali già in precedenza riconosciute dalla Regione, che abbiano avviato un processo di riconfigurazione, relativamente ad es. al territorio interessato, e/o ai soggetti aderenti.

Regione Lombardia assegnerà il proprio riconoscimento a seguito di avvisi pubblici pubblicati con cadenza periodica.

2) Monitoraggio

Il monitoraggio degli ecomusei sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

  • ogni due anni, tramite la compilazione da parte degli ecomusei, di un questionario di autovalutazione che illustri i risultati ottenuti, i progetti attuati, gli accordi formali e informali con i soggetti nel territorio che si sono concretizzati e hanno favorito nuove attività e buone pratiche, gli impatti indotti dall’operato dell’ecomuseo nel modo di lavorare (dimensione metodologica), culturali (dimensione relazionale e sociale) e nella qualità del paesaggio (dimensione fisica). Dovranno essere segnalate le eventuali modifiche intercorse negli atti istitutivi, nella ridefinizione dei referenti dell’ecomuseo o dei soggetti aderenti nonché dei confini dell’area territoriale o dell’elenco del patrimonio da tutelare;
  • ogni sei anni, tramite verifiche in loco a campione, effettuate da Regione Lombardia. Tali verifiche saranno finalizzate a verificare lo stato di fatto e il mantenimento dei requisiti minimi, in particolare laddove si siano riscontrate delle criticità sulle autovalutazioni pervenute;
  • quando ritenuto necessario, in particolare per quegli ecomusei che abbiano ricevuto precise raccomandazioni/prescrizioni alle quali ottemperare, potranno essere effettuate da Regione Lombardia verifiche in loco e/o richieste di specifica documentazione, per verificarne assetto e attività.
3) Revoca del riconoscimento regionale

Per il mantenimento del riconoscimento, qualora un ecomuseo riconosciuto, a seguito di monitoraggio, non garantisca uno o più requisiti minimi, sarà invitato da Regione Lombardia a provvedere entro sei mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale procederà alla revoca del riconoscimento stesso. La revoca del riconoscimento comporta la perdita della titolarità ad accedere ai cofinanziamenti regionali destinati agli ecomusei riconosciuti, nonché l’utilizzo del marchio regionale degli ecomusei.